Ogni anno, e fin dalla scuola dell’infanzia, mia figlia partecipa alle gite d’istruzione. Per deformazione professionale ho spulciato le normative che sono poste alla base delle gite di classe e/o organizzate dai campi estivi.

Noi mamme siamo chiocce e avere le idee chiare ci fa stare tranquille…quindi cominciamo!

Viaggi di istruzione e gite campi estivi: cosa dice la Legge?

Secondo quanto stabilito dai DPR dell’8/03/1999 e n. 275 del 6/11/2000 n. 347  le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.

Spetta, quindi, al Collegio Docenti definire, in sede di programmazione, le azioni educative (uscita  di un  giorno, stage, settimana bianca, viaggi di integrazione culturale o connessi ad attività sportive)  per gli alunni, in collaborazione con il Consiglio dei Rappresentati di Classe.

Gli Organi Collegiali scolastici fissano i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e, ancora meglio, possono approvare un regolamento ad esse dedicato.

Si decidono, quindi:

  • il numero minimo di alunni che partecipano;
  • l’eventuale partecipazione dei genitori o comunque familiari degli alunni;
  • la partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli alunni con disabilità;
  • rapporto accompagnatori/alunni;
  • destinazioni e mezzi di trasporto;

Va chiarito che, fermo restando l’autonomia, vi sono talune regole, stabilite con circolari ministeriali, che vengono utilizzate, come criteri generali.

Tra queste l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 che stabilisce:

“…nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”.

I ragazzi devono essere in possesso di un documento di identità (oggi previsto dalla legge fin dalla tenera età) e, nel caso di viaggi all’estero, di un documento valido per l’espatrio.

Laddove la scuola stabilisca, nel corso dell’anno scolastico, viaggi di istruzione è necessaria l’autorizzazione dei genitori, soprattutto in presenza di alunni minorenni: un’autorizzazione scritta per i minori, mentre, nel caso di alunni maggiorenni, i genitori devono ricevere una comunicazione scritta che li informi dell’attività.

In presenza di alunni con specifiche patologie è necessario che i ragazzi portino con sé certificazione medica che attesti la patologia e i medicinali che, eventualmente, occorrono.

In caso di intolleranze e/o allergie alimentari vale lo stesso principio innanzi descritto. Ed è necessaria una certificazione medica. Inoltre sarà cura dei genitori segnalare la peculiarità agli accompagnatori.

L’art. 4 del CM 291/92 prevede che nessun viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Questa regola viene meno nel caso di attività (teatro- cinema- eventi musicali – attività sportive agonistiche) che preveda la partecipazione di alunni appartenenti a classi diverse.

In considerazione dell’autonomia decisionale delle istituzioni scolastiche, i regolamenti dei singoli istituti possono disciplinare in maniera diversa le uscite didattiche.

viaggi di istruzione 02

Alcune precisazioni…

Gli alunni che non partecipano alle visite guidate hanno garantita l’attività didattica all’interno della scuola? 

L’istruzione scolastica è considerata un servizio pubblico essenziale, ragion per cui i non partecipanti potranno regolarmente andare a scuola, che garantirà loro la normale attività didattica.

Alunni con disabilità: cosa cambia?

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, il Consiglio di Istituto valuta, in via prioritaria, la designazione di un accompagnatore qualificato e la predisposizione di tutte le necessarie misure di sostegno per consentire, senza problema alcuno, la partecipazione degli alunni disabili.

Quali sono le responsabilità dei docenti e degli alunni?

Gli insegnanti-accompagnatori hanno l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni. Il Codice Civile prevede che, in caso di danni cagionati da un minore, il risarcimento è dovuto da chi era tenuto alla sorveglianza. Tale sorveglianza va esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico eventualmente danneggiato durante le visite guidate.

La scuola è responsabile dei costi di intervento di esperti laddove, ad esempio, i ragazzi commettano la bravata di rimanere bloccati in ascensore. Sentenze recenti hanno stabilito l’applicazione del “7 in condotta” per i danni commessi nell’albergo, a tutti gli studenti partecipanti, indipendentemente dal coinvolgimento di ciascuno nell’aver cagionato i danni.

È obbligatoria la copertura assicurativa?

Naturalmente è obbligatoria per la scuola. Se, invece, partecipano i genitori degli alunni,  questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale.

Gite scolastiche e scuola di infanzia

Secondo quanto previsto dalla CM 291/92  vi sarebbe l’esclusione da tali iniziative per i bambini della scuola dell’infanzia, data la loro tenera età.

Va subito chiarito che, essendovi la piena autonomia scolastica degli istituti, sulla base delle proposte avanzate dai Collegi dei Docenti nell’ambito della programmazione è possibile stabilire brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all’età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, tutto il necessario per garantire e tutelare i bambini. E vale la regolamentazione sopra descritta.

Gite fuori porta e campi estivi

Fermo restando quanto descritto finora, per i campi estivi la normativa è praticamente la stessa.

Ciò che cambia è la necessaria accettazione scritta di tutte le attività all’interno o all’esterno della struttura.

All’atto della iscrizione del proprio figlio al campo estivo il direttore della struttura deve fornire ai genitori tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie sullo svolgimento delle attività. I genitori, presa visione, firmano una autorizzazione che, se previsto, dà il via anche alle gite fuoriporta.

Naturalmente è obbligatorio che la struttura abbia la copertura assicurativa e garantisca il numero minimo di accompagnatori che sono responsabili dei minori partecipanti.

Generalmente nella autorizzazione da firmare è previsto l’esonero della struttura e dei suoi collaboratori da tutte le responsabilità nelle ipotesi che gli iscritti non dovessero rispettare le regole della struttura.

Stesso esonero vale per la eventuale custodia di beni personali (videogame, cellulari, tablet ecc.), che potrebbero danneggiarsi durante la permanenza nella struttura.

I genitori dovranno dichiarare lo stato di salute dei propri figli e la presenza di eventuali patologie/allergie/intolleranze. Nel caso, perciò, vi fosse il bisogno di assumere particolari medicinali o fosse in atto una cura prescritta è necessario che il medicinale sia consegnato al responsabile del campo e sia indicata la posologia e modalità di somministrazione, il tutto comprovato da certificato medico e segnalato al Responsabile. Gli educatori e animatori sono esonerati da qualsivoglia problematica di salute conosciuta dai genitori, ma non dichiarata.

In genere le attività sono divise per fasce d’età per permettere la formazione di gruppi omogenei e la realizzazione di attività adeguate.

I campi estivi devono far conoscere ai genitori della giornata tipo e specificare, volta per volta, la giornata che prevederà la gita fuori porta. Comunicazione scritta con elenco, eventuale, di attrezzatura adeguata per il tipo di escursione.

Ansie e paure sono normali per noi genitori. Gli occhi pieni di emozione che ritrovo ogni volta che mia figlia rientra da una gita, in un attimo, cancellano tutto.

 

photo credit: ritaglio mcconnmama – pixabay & ritaglio EME – pixabay

 

 

Author

Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

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