La nascita di una famiglia comporta un impegno comune su molti fronti. Quando si sceglie di vivere insieme si accetta di condividere numerosi aspetti della vita quotidiana, di garantire a chi ci è accanto sostegno dal punto di vista morale, emotivo, ma anche economico, con tutta una serie di oneri familiari.
Per oneri familiari – spese di casa – si intende tutto ciò che riguarda la gestione della casa: affitto/mutuo, bollette, condominio, spesa, scuola, sport, vestiario ecc. e il codice civile riconosce i doveri verso i figli, nonché il concorso di ciascun coniuge/genitore al loro pagamento.
Secondo la nostra Costituzione – articolo 30 – “è dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli…”, perciò i figli – o per essi il genitore economicamente più debole – possono pretendere l’adempimento dei doveri familiari.
Naturalmente quelle che sono le spese non necessarie o comunque straordinarie, variano a seconda del tenore di vita di ciascuna famiglia e in un rapporto “non burrascoso” di coppia/famiglia, il contributo che ciascuno da in casa, va a coprire, appunto, tutte le spese necessarie per la gestione della famiglia.
Nel corso di una separazione o di un divorzio, le spese per il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei figli, racchiudono le voci indicate (più una serie di variabili che dipendono dai singoli casi) e, in generale, l’assegno tiene conto di tutto quanto è necessario per la vita quotidiana del coniuge e dei figli.
Ma cosa fare se l’ex coniuge non provvede a versare l’assegno?
- in sede civile, atto di precetto e conseguente pignoramento di immobili/stipendio ecc.;
- in sede penale, in presenza di minori, denuncia per mancato sostentamento ai figli ecc.;
Anche durante il matrimonio, può accadere che, laddove vi siano situazioni di contrasto nella coppia, uno dei due decida di non contribuire più alle spese di casa.
Nel momento in cui il buon senso viene meno, ahimè, entra in campo la legge, le norme che salvaguardano i diritti, soprattutto dei figli.
Talvolta si ricorre a denunce penali, ma va sottolineato che il giudizio che ne segue, non assicura una rapida soluzione e soprattutto non garantisce l’ottenimento del denaro spettante alla famiglia.
In sede civile, invece, vi è la possibilità di rivolgersi al Tribunale e raggiungere lo scopo: obbligare il coniuge a provvedere alla gestione economica del nucleo familiare, attraverso provvedimenti di urgenza/cautelativi che portino o al versamento di denaro oppure al blocco di una quota dello stipendio percepito dal coniuge/genitore inadempiente in favore dell’altro coniuge e/o dei figli.
Vi sono tutta una serie di strumenti legali per ottenere che un genitore provveda alle spese di casa. Ma la scelta di detti strumenti varia caso per caso.
E’ importante il principio dell’equa condivisione delle risorse della famiglia, poiché se la gestione economica non viene discussa nella coppia, e ancora di più nel momento in cui arrivano i figli, si corre il rischio che la scoperta della mancanza di un’intesa da questo punto di vista possa influire pesantemente sulla relazione.
Così come fondamentale è il principio di bigenitorialità: i figli hanno il diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi.
La gestione dell’economia familiare deve assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze dei figli. Contribuire alle spese, bollette, cibo, vestiario, sport e quant’altro, deve, naturalmente, fare i conti con la condizione economica e la posizione sociale dei genitori.
Bisogna assicurare tutte le esigenze della famiglia e dei figli e, tanto che in casi estremi la violazione dell’obbligo di mantenimento può comportare la decadenza dalla potestà sui figli.
L’art. 148 c.c. prevede l’obbligo primario al mantenimento dei figli da parte dei genitori, ed, in via sussidiaria ed eccezionale, anche da parte degli ascendenti – i nonni – quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti. L’eventuale obbligazione dei nonni non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento dei figli minori. L’obbligo dei nonni nasce dal comportamento dei genitori che, di fatto, non provvedono in maniera adeguata al mantenimento dei figli.
Il tutto al fine di assicurare ad ogni componente della famiglia uno sforzo contributivo che assicuri, in situazioni di particolare disagio, il diritto di ciascuno di vedersi garantite le primarie esigenze di vita.
Scegliere di vivere insieme, avere dei figli, non è solo una scelta per soddisfare le esigenze personali, ma è anche un venirsi incontro alle necessità l’uno dell’altra e dei figli, ed indirizzare in maniera unitaria la vita in comune. Nasce un obbligo di assistenza, quindi, che è sia morale che materiale.
Significa garantire a ciascuno il sostentamento, le necessità fondamentali e per i figli lo sviluppo di un’adeguata vita di relazione.
Il buon senso, il benessere di ciascuno, dei figli, deve essere al disopra di tutti problemi personali e della coppia, che, troppo spesso, inquinano la serenità della famiglia.
Una responsabilità genitoriale che va al di là dell’essere il figlio o i figli concepiti all’interno o fuori dal matrimonio.
di Avvocato Claudia Cimato
Fonti:
Costituzione Italiana – Art. 143 c.c. – Art. 148 c.c. – Art. 700 c.p.c. – Artt. 670 e ss. c.p.c., Foro Italiano, Pluris Utet Cedam
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