Grazie agli sviluppi delle tecnologie in campo medico – prenatale, è sempre maggiore il numero dei nati prematuri che riescono a sopravvivere, ecco perché come mamme è importante conoscere i propri diritti in caso di parto pretermine.
A tale proposito l’art. 16 del d.lgs. 151/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) prevede che: “È vietato adibire al lavoro le donne:[…] durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto”.
Ciò significa, pertanto, che la legge concede alla madre di aggiungere al periodo di astensione obbligatoria, un ulteriore periodo, godendo di identico trattamento economico-previdenziale, di durata pari al numero dei giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto (per l’appunto prematuro) e la data (che era) presunta.
A tale normativa si è giunti solo dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 1999 che ha stabilito l’illegittimità costituzionale della vecchia normativa, in particolare, dell’art. 4, primo comma lett. C) legge 1204/’71 nella parte in cui prevedeva un unico periodo di astensione obbligatoria uguale per tutti: “E’ vietato adibire le donne al lavoro … durante i tre mesi dopo il parto”.
Secondo la Corte l’obbligatorietà della decorrenza dell’astensione dal lavoro dalla data del parto, avrebbe comportato che la stessa si sarebbe, nella maggior parte dei casi, esaurita prima dell’ingresso del bambino in famiglia e ciò non avrebbe consentito alla madre di instaurare quel rapporto relazionale e affettivo indispensabile per la crescita del bambino, soprattutto nei primi mesi di vita. Infatti, i bimbi nati prematuri solitamente vengono affidati per i primi mesi alle cure di specialisti e permangono dentro la struttura sanitaria, cosicché la madre, una volta dimessa, pur in astensione obbligatoria, non può assistere il figlio, mentre la sua presenza diviene fondamentale quando il piccolo viene dimesso e rientra a casa.
Ecco allora che, prima con l’art. 11 della legge 53/2000 e poi con l’art. 16 del Testo Unico, è stata apportata una modifica di grande importanza e che consente alle madri dei nati prematuri di essere presenti nella vita dei propri piccini allo stesso modo delle altre donne e godendo di identico trattamento economico.
Attenzione, però, a non dimenticarsi di presentare all’INPS, entro 30 giorni dalla data del parto, il certificato attestante la data del parto.
1 Comment
SALVE,IO HO PARTORITO L’11 OTTOBRE 2011,ALLA 26 SETTIMANA PIU’ 3 GIORNI.LA DATA PRESUNTA DEL PARTO ERA 14 GENNAIO 2012.ERO IN MATERNITA’ A RISCHIO D MAGGIO 2011.LAVORO IN OSPEDALE COME INFERMIERA,QUINDI SIAMO SOTTO L’INPDAP.MI HANNO DETTO CHE DOVRO’ RIENTRARE AL LAVORO IL 14 MARZO,PERCHE I MESI DI OBBLIGATORIA,NON POSSONO ESSERE PIU ‘ DI 5 IN TOTALE,AVENDO GODUTO DI 3 MESI PRIMA DELLA DATA PRESUNTA,ME NE RIMARREBBERO SOLO 2.LEGGENDO QUESTA LEGGE MI PARE DI CAPIRE CHE INVECE I 95 GIORNI INTERCORSI TRA DATA REALE,E D,P.P SAREBBERO DA FAR PARTIRE DALLA D.P.P.QUINDI DOVREI RIENTRARE AL LAVORO IL 19 APRILE,E NON IL 14 MARZO?HO CAPITO BENE?GRAZIE