Forse non tutti sanno che dal 1° ottobre 2011 é entrato in vigore l’obbligo di invio esclusivamente a mezzo telematico di alcune istanze all’Inps, tra cui:
•    congedo di maternità/paternità;
•    congedo parentale per i lavoratori/lavoratrici dipendenti;
•    domande di indennità di maternità;
•    congedo parentale per le lavoratrici autonome;
•    richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
•    domanda di autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare.

 

Gli uffici non potranno quindi più accogliere domande in formato cartaceo.
Per ulteriori indicazioni si rinvia a quanto pubblicato sul sito dell’Inps (www.inps.it) all’interno della sezione “prestazioni a sostegno del reddito” e “tutto famiglia”.

 

 

QUANDO SPETTA IL CONGEDO PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA

 

La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa per i seguenti periodi:
•    2 mesi prima della data presunta del parto;
•    3 mesi dopo la data effettiva del parto;
•    nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;
•    nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro;
•    per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
•    fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.

 

Se si richiede la flessibilità, cioè l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:
•    1 mese prima la data presunta del parto;
•    3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l’ottavo mese di gestazione.

 

Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri.

 

La lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i seguenti periodi:
•    2 mesi precedenti la data del parto;
•    3 mesi successivi la data del parto.

Si ricorda che alla domanda è necessario allegare il certificato medico di stato di gravidanza redatto da medico ASL, non è consentito allegare certificati rilasciati da medici privati.

 

QUANTO SPETTA PER IL CONGEDO PER MATERNITA’ OBBLIGATORIA


Il congedo spetta nelle seguenti misure:
•    Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.
•    Collaboratrici familiari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo.
•    Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione.
•    Lavoratrici parasubordinate: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
•    Lavoratrici autonome: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’80% della retribuzione convenzionale.

 

COME RICHIEDERE IL CONGEDO PER MATERNITA’

 

Le domande dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità:

 

•   tramite Web: la presentazione telematica delle domande di prestazione tramite WEB è consentita agli utenti in possesso di PIN dispositivo. La procedura di invio telematico attivata da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo segnalerà, in fase di conferma dell’acquisizione, la necessità di richiedere l’attivazione di un PIN dispositivo affinché la trattazione dell’istanza inviata possa essere completata. Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Diminuzione della capacità lavorativa” – “Maternità”.

•    presentazione della domanda tramite Patronato (Caf, associazioni di categoria, ecc)

•    presentazione della domanda tramite Contact Center Multicanale: telefonando al Numero Verde 803.164, solo per gli utenti dotati di Pin dispositivo. La documentazione eventualmente necessaria ai fini della liquidazione della prestazione richiesta, contenente dati non autocertificabili, che deve essere allegata alla domanda, dovrà per il momento essere presentata in formato cartaceo alla Struttura Inps competente (allo sportello oppure spedita a mezzo posta), unitamente alla ricevuta dell’invio telematico della domanda. Nel caso l’utente non fosse dotato di Pin dispositivo, verranno acquisiti dal Contact Center i dati essenziali della domanda. Successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, verrà inviata a stretto giro di posta all’utente, che provvederà a firmarla, eventualmente integrarla, e a farla pervenire, corredata di copia del documento d’identità, a mezzo fax alla struttura Inps competente.

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