Le normative che tutelano le mamme e i papà lavoratori dipendenti, l’astensione obbligatoria per maternità, quella facoltativa, sono note più o meno a tutti.

Spesso, invece, ci si chiede cosa accade quando a diventare genitori sono dei liberi professionisti.

Quando ho scoperto di aspettare mia figlia anche il mio lavoro, la mia professione, la mia vita hanno subito un radicale cambiamento. Ringrazio ancora il mio commercialista che, all’atto della mia iscrizione come praticante al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, mi suggerì di iscrivermi, immediatamente, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

I liberi professionisti, infatti, non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro, sebbene i ginecologi raccomandino comunque di tutelarsi nei mesi a ridosso del parto.

L’indennità di maternità che gli Enti Previdenziali dei singoli Ordini Professionali erogano, costituisce una integrazione dei normali guadagni derivanti dalla propria attività.

Chi può richiedere tale indennità?

La richiesta di indennità di maternità può essere inoltrata sia dalle libere professioniste in stato interessante, sia da quelle che intraprendono un percorso di adozione o che hanno vissuto la terribile esperienza di un’interruzione di gravidanza.

Requisito necessario è, che alla data della richiesta, sussista l’iscrizione all’Ente Previdenziale.

Quando si può presentare la richiesta?

La domanda va presentata all’Ente Previdenziale dopo 180 giorni dall’inizio della gravidanza ed entro il compimento dei sei mesi di vita del bambino.

Nel caso di interruzione di gravidanza, la domanda va presentata entro 180 giorni dall’evento. Va chiarito che alcuni Enti Previdenziali, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali, prevedono sia il caso di aborto prima del compimento del terzo mese di gravidanza  – l’indennità di maternità è di valore ridotto rispetto a quella prevista per il parto – sia il caso di interruzione dopo tale periodo,  in cui l’indennità è pari a quella che si percepisce in caso di parto.

Nel  caso di adozione la domanda va presentata entro 180 giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia adottiva.

Come si calcola l’indennità di maternità?

Generalmente viene riconosciuta alle lavoratrici autonome una somma pari a 5/12 dell’80% del reddito professionale dichiarato nei due anni precedenti al parto/adozione.

Nel caso di interruzione di gravidanza, se l’evento avviene prima dei 3 mesi di gestazione, si avrà diritto ad 1/12 dell’80% del reddito dichiarato. Nel caso l’interruzione, invece, avvenga dopo le 26 settimane, si ha diritto all’indennità normale (5/12).

Quali documenti vanno allegati alla domanda?

Nel caso di parto:

  • prima del parto: certificato medico dal quale risultino le generalità della richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), la settimana di gestazione alla data della visita (non inferiore alla 26° settimana) e la data presunta del parto;
  • dopo il parto: certificato o autodichiarazione, ex D.P.R. n.445/2000 completa dei dati anagrafici della richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita) attestante la data del parto.

Nel caso di adozione:

  • copia del provvedimento di adozione o di affidamento;
  • autodichiarazione, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante la data di nascita del bambino ed il giorno dell’ingresso del bambino in famiglia;

Nel caso di interruzione di gravidanza:

  • copia della cartella clinica o certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria, completo delle generalità della richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), attestante la data dell’avvenuta interruzione, la data dell’ultima mestruazione e la settimana di gestazione.

Cosa accade per le libere professioniste iscritte alla gestione separata?

Per le libere professioniste iscritte alla gestione separata (lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione, lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali) è prevista l’astensione obbligatoria e l’indennità di maternità.

I requisiti richiesti sono:

  • almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori la data presunta del parto;
  • certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e data presunta del parto;

Nei casi di adozione o affido nazionale:

  • almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, purché il bambino non abbia superato i sei anni di età;
  • copia del provvedimento di adozione o affidamento e copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia;

Nei casi di adozione o affido internazionale:

  • almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, anche se il minore abbia superato i sei anni di età.
  • certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti l’adozione o l’affidamento da parte del giudice straniero, l’avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i genitori adottivi o affidatari;

Quando è prevista per loro l’astensione obbligatoria?

  • nei 2 mesi prima la data presunta del parto;
  • nel post partum (3 mesi dal giorno successivo al parto);
  • in caso di interdizione, sia anticipata che prorogata, per “gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose”;
  • parto prematuro, per un massimo di 5 mesi utilizzabili dopo il post partum senza ripresa del lavoro.

Nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età.

Nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni di età.

Tali norme valgono anche nel caso in cui nel momento  dell’ingresso in casa, il bambino si trovi in affidamento preadottivo.

Nel caso di aborto, vale lo stesso trattamento riservato alle lavoratrici dipendenti.

Ai fini dell’indennità, laddove la domanda non sia corredata da certificazione attestante la data presunta del parto, verrà considerata la data effettiva del parto.

La domanda va presentata presso la sede INPS del luogo di residenza, nel periodo antecedente alla astensione obbligatoria ed entro 12 mesi dalla fine del periodo in cui si ha diritto dell’indennità di maternità.

Perché vi è differenza, quindi, per  l’astensione obbligatoria, tra libera professionista e lavoratrici a progetto e categorie assimilate?

Il legislatore ritiene che una libera professionista, per le modalità di lavoro, possa organizzare ritmi e orari di lavoro in modo tale da conciliare la tutela della propria salute, quella del bimbo che porta in grembo ed il lavoro.

La verità, però, è che noi libere professioniste, tra concorrenza e responsabilità professionale, lavoriamo in qualunque condizione.

Io ho lavorato fino al giorno prima della nascita di mia figlia…e sono certa di non essere la sola, vero?

photo credit: thevelvetbird via photopin cc

Author

Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

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