Prendiamo spunto da una email che ci è arrivata da una mamma acrobata per fare  il punto sulle “dimissioni in bianco” e sui provvedimenti introdotti dalla Riforma Fornero.

Le dimissioni in bianco sono un a pessima “abitudine” diffusa in Italia che ha interessato storicamente circa 2 milioni di lavoratori italiani e, neanche a dirlo, soprattutto le donne in “età fertile”.

Per farlo abbiamo chiesto l’aiuto dell’Avvocato Corinne Ciriello, socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi di Milano ; si occupa prevalentemente di responsabilità civile, contrattualistica e diritto del condominio.

Salve mamme acrobate,
sono una mamma di 2 bambini, 1 di 8 anni (Elisa) ed uno di 5 (Lorenzo).
Vorrei chiederVi aiuto su dei quesiti che in questi giorni mi attanagliano.
Non ho usufruito della maternità facoltativa per nessuno dei due bimbi, ma ora vorrei chiedere qualche giorno al mese da suddividere però in ore settimanali.
La mia domanda è una sola: sono passibile di licenziamento, o a mio favore rimane qualche clausola che mi permette di mantenere il posto fino ad 8 anni di vita del bambino?
P.s. ho già provato a chiedere una riduzione di orario (lavoro 8 ore al giorno) ma senza risultato

Gentile Signora Beatrice

lo Stato italiano ha sempre riconosciuto la possibilità ai genitori di usufruire dei congedi parentali nei primi otto anni di età del bambino, consentendo, in particolare, alla madre di assentarsi dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi. Per completezza, preciso che gli istituti introdotti dalla Riforma Fornero – voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting e congedo di paternità obbligatorio – saranno fruibili per i nati a partire dal gennaio 2013. Potrà confrontarsi sul punto con l’ufficio del personale.

 

Il quesito della signora Beatrice offre l’opportunità di illustrare in modo più approfondito il funzionamento degli strumenti predisposti dalla Riforma Fornero, a vantaggio dei genitori lavoratori.

La Riforma Fornero, al fine di tutelare la maternità e la paternità, affronta il fenomeno delle dimissioni in bianco e introduce nuovi strumenti di sostegno alla genitorialità, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, all’interno della coppia.

Con il termine “dimissioni in bianco” si indica una pratica, in realtà piuttosto diffusa, per la quale il datore di lavoro, spesso già al momento dell’assunzione, induce la lavoratrice e/o il lavoratore a sottoscrivere le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro a prescindere dalla sua reale volontà, senza l’indicazione della data.

Si ricorre a tale prassi fraudolenta nei casi di particolari eventi, che dovessero verificarsi durante il rapporto di lavoro quali malattie, infortuni, ma soprattutto gravidanze. Secondo l’ISTAT, negli anni 2008-2009, 800.000 lavoratrici madri hanno dichiarato di essere state indotte a dimettersi dal loro posto di lavoro a seguito della gravidanza.

Per quanto espressamente previsto in punto di tutela della maternità-paternità, il sedicesimo comma dell’art. 4 della Legge Fornero modifica il quarto comma dell’art. 55 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, contenente le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, stabilendo che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ovvero le dimissioni (oggi equiparati), presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, dalla lavoratrice-madre ed al lavoratore-padre, durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

La convalida è espressamente prevista quale condizione sospensiva dell’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
A sostegno dei genitori, per il triennio 2013-2015 viene introdotta la sperimentazione di un congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, della durata di un giorno, con l’astensione dal lavoro entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Entro lo stesso periodo di cinque mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione.
Al padre lavoratore dipendente spetta per i giorni di astensione dal lavoro, (sia per quello obbligatorio, sia per gli eventuali altri due goduti in sostituzione della madre), una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Viene prevista, inoltre, la possibilità, entro i limiti di spesa stanziati, di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo per maternità, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, disciplinato dall’art. 32 comma primo lett. a) del D. Lgs. n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero per far fronte ai costi dei servizi pubblici o dei servizi privati accreditati per l’infanzia.

Da ultimo, in sede attuativa, il decreto sulla crescita n. 179/12 e la legge di stabilità n. 228/12 apportano alcuni interventi legislativi mirati che consentono una fruizione più flessibile dei permessi.  
In particolare, nel solco della telematizzazione delle certificazioni di malattia, è stata semplificata la gestione operativa dei certificati medici per l’assenza della lavoratrice/lavoratore a causa della malattia del figlio, che dovranno essere inviati per via telematica all’Inps direttamente dal medico del servizio sanitario nazionale che ha in cura il minore, per poi essere inoltrata ai datori di lavoro interessati – attraverso il sistema già attivo per la trasmissioni dei certificati medici di malattia dei dipendenti – e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

Peraltro, le regole di fruizione dei congedi sono di solito disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e i permessi non possono essere fruiti contemporaneamente dai due genitori; il genitore che fruisca del congedo deve attestare che l’altro genitore non è in permesso per la stessa causale nelle stesse giornate. Tutti questi congedi sono goduti sotto forma di permessi non retribuiti e non hanno riflesso sulle mensilità aggiuntive, pur essendo computati nel l’anzianità di servizio.

A partire dal 1 gennaio 2013, i permessi possono essere goduti anche a ore, secondo le disposizioni che saranno adottate dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria.
Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato).

In ogni caso, l’astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi.

E’ stato, poi, precisato che la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a preavvisare il datore di lavoro sull’intenzione di fruire del periodo di congedo parentale con almeno 15 giorni di anticipo e che la relativa comunicazione deve contenere anche l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo.

Durante questo periodo, potranno essere anche concordate adeguate misure di ripresa dell’ attività lavorativa, osservando quanto eventualmente disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

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1 Comment

  1. vorrei chiedere un’informazione che fin’ora non sono riuscita a trovare da nessuna parte: i congedi parentali a ore possono essere presi da tutti a partire da quella data, o solo dai genitori di bambini nati oltre quella data? pare comunque che l’accordo con i contratti nazionali non sia ancora avvenuto, perchè mi hanno detto più persone che non è ancora possibile fare domanda, l’opzione sul sito INPS ancora non esiste. confermate?