Dal 12 marzo 2016, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act, il lavoratore che intende cessare volontariamente il rapporto di lavoro DEVE comunicare le proprie dimissioni, ovvero la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematica utilizzando i moduli resi disponibili sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

Siamo di fronte all’ennesimo tentativo del governo di eliminare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, una pratica ancora oggi molto diffusa in Italia, che consiste nel far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni in sede di assunzione e di utilizzarla all’occorrenza come “arma” di ricatto o espediente per allontanare il lavoratore.

Questa riforma, nata per semplificare, ha suscitato fin da subito e continua a suscitare, molti dubbi interpretativi ed applicativi, tanto che, nei mesi scorsi, il Ministero del Lavoro ha dovuto pubblicare ben 47 FAQ per chiarire le problematiche emerse.

Facciamo una sintesi degli argomenti più interessanti trattati dal Ministero del Lavoro per cercare di fare un po’ di chiarezza.

Come fare le dimissioni online?

Lavoratori esclusi dalla procedura telematica

  • lavoratori domestici;
  • lavoratori che sottoscrivono risoluzioni consensuali tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
  • le lavoratrici durante il periodo di gravidanza ovvero i genitori durante i primi tre anni di vita del bambino (per i quali è prevista la convalida presso gli Uffici territoriali competenti);
  • in caso di dimissioni presentate durante il periodo di prova;
  • i lavoratori del settore marittimo;
  • i dipendenti del pubblico impiego;
  • i collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato dal contratto;
  • in caso di anticipata interruzione del tirocinio;
  • in caso di esodo volontario effettuato a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzato anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria.

Categorie “particolari” di lavoratori inclusi nella procedura telematica

  • le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento;
  • i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata;
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi prima della scadenza del termine del contratto;
  • i lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica;
  • i lavoratori domestici in somministrazione;
  • il direttore generale e l’amministratore delegato di un’azienda con la quale sussiste un rapporto di lavoro subordinato;
  • i rapporti di lavoro instaurati all’interno delle strutture di detenzione;
  • i lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria;
  • il socio lavoratore;
  • l’apprendista al termine del periodo di apprendistato.

Istruzioni per l’accesso alla procedura telematica

Per compilare e comunicare in prima persona le proprie dimissioni con il modello telematico, attraverso il sito del Ministero del Lavoro (link specifici nel portale lavoro.gov.it), che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul portale Cliclavoro del Ministero ed essere in possesso del codice di identificazione Inps – PIN DISPOSITIVO.

Per dimettersi, un lavoratore dovrà:

  • registrarsi sul sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
  • registrarsi al sito dell’Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata. Il possesso del PIN Inps dispositivo non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento;
  • compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
  • inviare il tutto al sistema informatico, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

Non è necessario possedere il PIN INPS se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato. L’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa. I soggetti abilitati sono: i patronati, gli enti bilaterali, le organizzazioni sindacali, le commissioni di certificazione, le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed i Consulenti del lavoro.

N.B. Il lavoratore può revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dall’invio sempre in via telematica.

Il periodo di preavviso

Si precisa che la procedura telematica non modifica le norme riguardanti l’obbligo di preavviso in capo al lavoratore. La data di decorrenza delle dimissioni è, pertanto, quella a partire dal quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. La data da indicare nell’apposito modulo sarà, quindi, quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il preavviso, non sarà necessario revocare le dimissioni già comunicate. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro. Così anche nel caso in cui le parti raggiungano, successivamente all’invio della comunicazione telematica, degli accordi che modifichino la data di decorrenza delle dimissioni.

Problematiche ancora aperte

In prima battuta sembrerebbe che il sistema costruito dal legislatore non abbia semplificato la procedura delle dimissioni così come sperato. Ma vi è di più! La norma inspiegabilmente non disciplina i casi in cui il lavoratore non ottemperi alla procedura telematica illustrata.

Le conseguenze sono tutt’altro che irrilevanti, in quanto la presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore in maniera diversa o difforme da quella appena illustrata comporta, a livello formale, l’inefficacia delle stesse e, nella pratica, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro molto probabilmente in questa situazione dovrà procedere a formalizzare un licenziamento nei confronti del dipendente con tutte le conseguenze annesse e connesse, soprattutto a livello di costi (ticket licenziamento).

In questo caso, poi, almeno astrattamente, il lavoratore licenziato potrebbe richiedere all’INPS l’indennità di disoccupazione (NASPI) che altrimenti, nel caso di presentazione di dimissioni volontarie, non avrebbe, così come potrebbe impugnare il licenziamento.

Ci si augura che le criticità vengano risolte al più presto con nuovi correttivi.

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Author

Mamma di Tommaso e Diego, nonché avvocato sempre alla ricerca disperata di conciliare famiglia e libera professione. Civilista di formazione, dal 2010 mi occupo prevalentemente della materia che più mi appassiona: diritto del lavoro. Nel 2015, dopo aver collaborato con importanti studi legali di Milano, ho finalmente aperto il mio studio. Il mio motto sia nella vita che nel lavoro è: semplicità e trasparenza prima di tutto!