L’assegno per maternità erogato dai comuni è una misura di sostegno, prevista su tutto il territorio nazionale, da richiedere presso il comune di residenza, rivolta alle madri prive del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità o che beneficiano di un’indennità di importo inferiore a quello dell’assegno. Possono richiederlo anche le madri casalinghe che non hanno mai versato contributi.
A CHI SPETTA
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta:
– alle cittadine italiane;
– alle cittadine comunitarie;
– alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno purché residenti in Italia.
L’assegno spetta in presenza nel nucleo familiare:
– di un figlio nato entro sei mesi;
– di un minore adottato;
– di un minore in affidamento preadottivo.
REQUISITI RICHIESTI
– non aver percepito alcun trattamento previdenziale di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale, oppure avere un’indennità di maternità inferiore all’ammontare dell’assegno di maternità. In questo caso potrà essere richiesta al Comune la differenza tra quanto già percepito e l’ammontare complessivo dell’assegno di maternità;
– non aver superato € 33.857,51 di ISE per l’anno 2012, per un nucleo famigliare di minimo tre componenti – Il requisito ISE per l’accesso all’assegno di maternità varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e secondo apposite tabelle prestabilite.
COME RICHIEDERE L’ASSEGNO
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento (l’assegno di maternità può essere erogato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno).
L’importo complessivo dell’assegno per l’anno 2012, se spettante nella misura intera, è di € 324,79 per 5 mensilità (ovvero pari ad € 1.623,95).
L’assegno viene corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione e a seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro, è necessario essere possessori di un conto corrente bancario o postale ai fini dell’accredito dell’importo.
In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 3.247,90 per due figli nati nel 2012 e fino a € 4.871,85 per tre figli nati nello stesso anno).
E’ utile sapere che l’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Ulteriori informazioni, nonché la modulistica da presentare, sono scaricabili direttamente dal sito di ciascun comune.
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