Ci sono alcune cose da sapere per scegliere in maniera consapevole il nome da attribuire al proprio bambino. Chi tra voi aspiranti genitori è a conoscenza che il nostro ordinamento normativo impone dei veri e propri limiti rispetto alla scelta del nome da attribuire al nascituro? Pensate di potervi sbizzarrire come meglio credete? No purtroppo, o per fortuna.
Nel nostro ordinamento ci sono regole e limiti ben precisi sulla scelta del nome da apporre al nascituro stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000 che ha introdotto il nuovo regolamento dello stato civile.

Per intenderci, cari futuri genitori, scordatevi i figli dei fiori e i loro nomi fantasiosi!

La scelta del nome da attribuire al proprio figlio è una questione seria e di rilevante interesse.
Il nome è, infatti, il segno distintivo per eccellenza della persona ed è un diritto soggettivo incomprimibile, contemplato dall’art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989.
Ne consegue che i genitori non sono titolari di un diritto potestativo ma di una mera potestà, che lo Stato può condizionare ove la scelta del nome non corrisponda all’interesse del minore ed anzi, sia idonea ad arrecargli pregiudizio.
Pertanto, futuri mamme e futuri papà, nella scelta del nome da apporre a vostro figlio bisogna considerare:
i) il sesso: non sarà, quindi, più consentito ai genitori attribuire ad una figlia femmina il nome di “Andrea” atteso che, secondo la tradizione del nostro Paese, è un nome tipicamente maschile ed anzi, secondo le rilevazioni dell’Istat, costituisce addirittura il terzo nome maschile più diffuso in Italia,
ii) la decenza e buon costume: ai sensi dell’art. 34 e seguenti del d.p.r. n. 396/2000 : “E’ vietato imporre al bambino un cognome come nome o nomi ridicoli e vergognosi”,
iii) possibili omonimie o inutili confusioni: così ” E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente”.
Infine, ricordatevi che se si vuole imporre ad un bambino di cittadinanza italiana un nome di origine straniera, il limite è quello di esprimerlo con le lettere dell’alfabeto italiano, con l’estensione alle lettere J, K, X, Y e W.

Ma chi ha il compito di controllare e di vigilare sulla scelta dei genitori?
Il regolamento demanda all’Ufficiale dello Stato Civile il potere discrezionale di valutare che cosa possa essere ritenuto “ridicolo” o “vergognoso” e di dissuadere i genitori dall’attribuire al figlio un nome in violazione dei divieti stabiliti dall’ordinamento.

E se i genitori persistono nella loro scelta contraria alla legge?

In questo caso l’Ufficiale dello Stato civile deve assumere la dichiarazione e fare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica competente affinché attivi, nell’interesse del minore, la procedura di rettificazione del nome avanti al Tribunale.

Valga per tutti come esempio il caso del minore nato a Genova il 3 settembre 2006, al quale i genitori avevano imposto il nome di “Venerdì”, nonostante il rifiuto manifestato dall’Ufficiale dell’anagrafe che aveva poi provveduto, in adempimento dell’art. 34 d.p.r. n. 396/2000, a fare la segnalazione alla Procura della Repubblica. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso con sentenza n. 25452/2008, ha confermato il decreto della Corte d’Appello di Genova del 10 novembre 2007 che, a sua volta, aveva convalidato la rettifica del nome già stabilito dal Tribunale del capoluogo ligure.
I giudici del merito, che hanno ribattezzato il minore “Gregorio” (dal Santo corrispondente al giorno della nascita), hanno motivato la decisione asserendo che “Venerdì” è un nome ridicolo e suscettibile di ironia e di scherno, idoneo ad arrecare grave nocumento alla persona che lo porta in quanto “è il nome di un giorno della settimana, evocante oltretutto la sfortuna, ed inoltre è proprio di un personaggio letterario caratterizzato da sudditanza e inferiorità”.

Secondo quanto appena citato, quindi, l’attribuzione del nome al figlio incontra il limite del comune sentire e del significato dei nomi all’interno della comunità di appartenenza con la diretta conseguenza che il controllo dello Stato opera come salvaguardia della personalità del minore il quale, non essendo in grado di scegliersi al momento della nascita il nome con il quale si identificherà nella vita, non deve vedersi pregiudicato da un nome risibile o comunque tale da esporlo a difficoltà di inserimento sociale o a discriminazioni nel contesto ambientale in cui è inserito, tale da preguidicare la sua identità personale, intesa anche e soprattutto come proiezione della sua personalità sociale.

Concludendo, cari futuri genitori, non è molto meglio esercitare la propria eccentricità in altri campi?
E poi, pensateci: voi sareste stati veramente contenti di chiamarvi ad esempio Pozzanghera?

avvocato Rossella Di Marco
Author

Mammeacrobate.com è un portale di informazione e confronto su maternità e genitorialità, uno spazio nel quale le mamme si raccontano e si scambiano consigli, racconti ed esperienze di vita grazie alla collaborazione con professioniste che mettono a disposizione di altre mamme e donne le loro competenze e grazie a mamme che si raccontano per socializzare problematiche o stralci di quotidianità.

Comments are closed.