Ci scrive un papà separato con qualche difficoltà di dialogo con la ex moglie in tema di gestione dei figli. In particolare chiede il nostro aiuto sul discorso scelta della scuola e noi, a nostra volta, abbiamo chiesto il parere di uno specialista.
Ecco cosa ci ha detto Chiara Margonari, 32 anni, avvocato da 5, associata da 1, civilista, consulente societaria che non perde mai di vista le problematiche quotidiane dei “singoli”: lavoro, famiglia, consumi.
La Cassazione è intervenuta in giugno (per chi fosse interessata/o ad approfondire: sentenza n° 10174 del 20.06.2012) a dirimere una controversia in materia di diritto di famiglia, per ribadire un principio che potrebbe apparire, agli occhi dei più, quasi ovvio: la scelta della scuola del figlio minore deve essere condivisa tra i coniugi.
Nel caso preso in esame dalla Corte, la moglie, separata, alla quale era affidato – congiuntamente al marito – il figlio, aveva deciso, senza interpellare il padre, di iscrivere il ragazzo ad una scuola privata, pretendendo quindi il pagamento dall’altro coniuge della quota di spettanza.
Ai fini della decisione, che ha negato recisamente tale pretesa, il maggior peso è stato portato proprio dall’affidamento congiunto del minore.
In virtù di ciò, infatti, ciascun genitore ha il dovere di concordare con l’altro tutte le scelte dell’interesse del figlio, ad esclusione di quelle quotidiane o comunque di scarsa importanza. La scelta della scuola rientra – e qui ricompare lampante il discorso dell'”ovvietà” della questione esaminata – tra le prime.
2 Comments
..ok però se dopo 3 anni ancora l altro genitore non vuole saperne di comunicare e lascia ogni decisione alla mamma che poi viene puntualmente a cose fatte contrastata e contestata, tanto da non condividere poi le relative spese che si fa?? I legali non intervengono! Io x queste cose sono disperata!
Grazie 🙁
Cristina, ogni questione è personale ed esclusiva e pertanto come tale va trattata.
Rispetto a quanto mi dici, si potrebbe chiedere un intervento del Giudice competente.
Ciò che rileva è che comunque venga data prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex-coniuge, al fine di ottenerne il consenso.