Quello della fecondazione assistita è un tema delicato, da tempo oggetto di numerosi dibattiti e che, nel corso dello scorso anno, è stato protagonista di importanti cambiamenti di cui vi avevamo parlato in questo post. Ad essi, proprio recentemente, si è andata ad aggiungere un’altra novità, destinata a cambiare ulteriormente l’assetto attuale.
Vediamo insieme di cosa si tratta…
Le novità per la Legge 40
È degli scorsi la notizia che la Corte Costituzionale, seguendo la scia di alcune sue precedenti decisioni, ha stabilito che non è reato selezionare un embrione nei casi in cui la scelta sia finalizzata ad evitare l’impianto di embrioni affetti da gravi malattie geneticamente trasmissibili.
Tale decisione riguarda l’articolo 13 della legge 40/2004, la quale stabilisce che:
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
- a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
- b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
- d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
5. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
6. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
Selezione degli embrioni: non è più reato
Cade, quindi, il divieto assoluto di selezione degli embrioni, con una decisione che deriva dalle questioni sollevate dal Tribunale di Napoli.
I giudici della Corte Costituzionale hanno difatti ritenuto che il comma 3 lettera b ed il comma 4 violerebbero gli articoli 3 e 32 della Costituzione italiana:
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Una violazione dovuta alla contraddizione rispetto alla tutela della salute ed al rispetto della vita privata e familiare, che include il desiderio di una coppia di generare un bambino non affetto da malattia genetica. Viene meno anche la condanna al medico che effettua tali selezioni.
Nei mesi precedenti la Consulta aveva già bocciato la legge 40 laddove non consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione assistita a quelle coppie fertili, ma portatrici di malattie genetiche, al fine di evitare anomalie o malformazioni del nascituro.
Ciò che resta, è però il divieto di soppressione degli embrioni generati con la fecondazione assistita, in quanto la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Napoli relativamente alla parte della legge 40/2004 in cui è vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni. La malformazione dell’embrione non giustifica un trattamento diverso rispetto a quello degli embrioni sani.
Davvero un grande cambiamento riguardo alle diagnosi preimpianto, soprattutto per le coppie affette da patologie genetiche.
Voi cosa ne pensate?
photo credit: Sesión Ibai – Laura, Rubén, Terra via photopin (license)
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