A partire dal prossimo 26 giugno, per recarsi all’estero (Europa compresa) con i propri figli minori sara’ necessario che essi siano muniti di documento di viaggio individuale (passaporto, Carta d’Identita’ o lasciapassare, in base ai casi).
Non e’ piu’ sufficiente, infatti, l’iscrizione sul passaporto del genitore. Documento, questo, che rimarra’ comunque valido per l’adulto titolare fino alla data di naturale scadenza.
Ai minori che debbano recarsi oltre i confini della U.E. verra’ rilasciato un nuovo libretto di passaporto personale dotato di microchip, mentre l’acquisizione di impronte digitali e firma digitalizzata e’ prevista solo a partire dal compimento del dodicesimo anno.
Il minore può viaggiare solo con queste modalità:
- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l’espatrio del minore.
- con la carta d’identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’articolo 10, comma 5, ha modificato l’articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori.
- fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
- fino a 16 anni nel caso in cui sia iscritto nel passaporto del genitore o di chi ne fa le veci fino alla scadenza del documento stesso a prescindere dall’età del minore sempre fino al compimento dei 16 anni – purché il documento sia stato rilasciato prima del 25 novembre 2009). Il genitore che al compimento del 10° anno del minore ha ancora iscritto il figlio dovrà provvedere a far apporre la foto del minore sul proprio passaporto valido (procedura valida solo fino alla data del 26.06.2012 )
Fonte: Polizia di Stato
Foto tratte da Google
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