La Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera al testo riguardante il divorzio breve, con le novità che vanno a modificare l’art. 3 della legge n. 898/70 sul divorzio. Legge emanata il primo dicembre 1970, dopo una discussione parlamentare durata oltre 18 ore. La ”Baslini-Fortuna” rimase inizialmente in vigore fino al 1974. Poi il 12 e 13 maggio 1974, con un referendum abrogativo la stessa legge venne riconfermata con il 59,1 per cento dei ”no”.

L’articolo 3 attualmente vigente prevede:

 “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando…- è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; – l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; –  il matrimonio non è stato consumato; – è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.”

Con questa modifica viene introdotta la possibilità di divorziare dopo un solo anno, in caso di separazione giudiziale. I tempi si riducono ulteriormente a 6 mesi in caso di separazione consensuale, anziché dopo 3 anni come previsto dall’attuale legge in materia.

Il testo originario della Commissione Giustizia prevedeva il divorzio dopo 9 mesi in assenza di figli, il testo passato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 14 maggio 2014.  esclude questa differenza. I nuovi termini (6 o 12 mesi) decorrono dalla notifica del ricorso (il testo originario prevedeva tale decorso dal deposito della domanda di separazione) e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.

Lo scioglimento della comunione dei beni, inoltre, sarà possibile già dal momento in cui arriva l’autorizzazione da parte del giudice a vivere separatamente.

La coppia che sceglie di dirsi addio in modo consensuale:

non avrà l’obbligo di presentarsi davanti a un giudice, tutto si risolverà con un accordo tra i coniugi assistiti dai rispettivi avvocati. Ci si rifà al modello francese di “procedura di negoziazione assistita da un avvocato”. L’accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati supera la necessità dell’intervento giurisdizionale, tranne nei casi di figli minori o portatori di grave handicap.

Dopo l’approvazione della Commissione giustizia del testo bipartisan sul divorzio breve, il provvedimento del ministro Guardasigilli ha introdotto l’ulteriore novità dell’accordo tra i coniugi senza mettere piede in Tribunale. Tale novità è stata confermata dalla Commissione il 14 maggio scorso.

E’ stato previsto, inoltre, un articolo aggiuntivo che introduce una disciplina transitoria a garanzia dell’immediata operatività della legge anche nel caso di procedimenti di separazione già pendenti dinanzi al Tribunale alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

La legge italiana attuale è piuttosto distante da quelle di altri Paesi europei. In Francia, infatti, se la decisione di porre fine all’unione è consensuale non è necessario alcun periodo di separazione, mentre se non è consensuale il divorzio può essere concesso dopo soli due anni. La procedura tedesca prevede un anno di separazione se vi è consenso e tre se non c’è. In Gran Bretagna sono previsti due o cinque anni di separazione, ma se si dichiara che vi è stato da parte dell’altro coniuge un “comportamento che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto” il giudice può dichiarare immediatamente il divorzio. In Italia i tempi per ottenere lo scioglimento del matrimonio sono molto più lunghi rispetto al resto d’Europa dove spesso è sufficiente un atto amministrativo.

Dopo il primo sì della Camera dei Deputati, si attende di conoscere il successivo esito di questa nuova avventura giudiziaria, si tornerà in aula il 26 maggio.

 

 

photo credit: philhearing via photopin cc

 

 

 

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Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...