Le misure a sostegno della genitorialità a disposizione delle mamme e dei papà sono varie e spesso barcamenarsi tra le diverse forme di indennità, congedi e simili non è affatto semplice. Chi ha diritto a cosa? Come inoltrare le richieste? Quando? Tante le variabili da tenere in considerazione, che a volte ci mandano in confusione.
Per fare chiarezza, oggi parliamo dell’indennità di congedo parentale, di cosa si tratta è come si richiede.
Cos’è?
È un contributo economico erogato dall’Inps, ai genitori – quindi anche ai papà – lavoratori dipendenti, in sostituzione della retribuzione, per un periodo di assenza facoltativa dal lavoro complessivamente pari a 10 mesi. È riconosciuto ai genitori per ciascun figlio nato o adottato/affidato fino al compimento degli 8 anni di età del bambino oppure entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, fino al compimento dei 18 anni.
Chi può richiederla?
- i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps per la maternità tranne i lavoratori a domicilio, i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (colf e badanti), i lavoratori sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione.
- i lavoratori agricoli a tempo determinato che hanno svolto 51 giornate nell’anno precedente a quello di inizio del congedo parentale oppure nello stesso anno del congedo parentale richiesto, prima del suo inizio.
A cosa dà diritto?
Il lavoratore percepisce il 30% della retribuzione giornaliera calcolata sull’ultimo mese di lavoro, per un periodo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi. Se il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo, il limite complessivo aumenta a 11 mesi.
Va inoltre ricordato che fino a un periodo massimo complessivo tra entrambi i genitori di 6 mesi e fino al compimento dei tre anni del bambino – o entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento – l’indennità è garantita a tutti gli aventi diritto, senza condizioni di reddito. A contrario per periodi che superano i 6 mesi o vengono richiesti oltre i 3 anni di età del figlio l’erogazione è soggetta a determinate condizioni di reddito.
Come richiederla?
La domanda va consegnata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza o domicilio prima della data di inizio del congedo richiesto o, al massimo, lo stesso giorno in cui inizia. È necessario compilare il modello Mod.AST./FAC. SR23 disponibile nelle sedi Inps sul territorio oppure online e spedirlo per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso un patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità.
Una misura importante, che negli ultimi anni, oltre alle mamme, vede i papà sempre più protagonisti, con un aumento di ben il 56% delle richieste dal 2008 al 2012, soprattutto tra gli over 40.
Al di la dei numeri, questo aumento, sembra rispecchiare una lenta, ma continua trasformazione dei modelli genitoriali, che vedono i papà più coinvolti e partecipi nella vita dei figli: nuove forme di conciliazione vita privata e professionale, nuove aspettative familiari, un investimento sulla paternità come progetto di vita.
Questi risultati positivi tuttavia, non ci devono far dimenticare che molto resta da fare perché, nonostante questo incremento, l’Italia resta ancora agli ultimi posti per quanto riguarda l’astensione facoltativa dei padri dal lavoro, in una classifica che vede in vetta i Paesi scandinavi.
Ma da qualche parte, si dovrà pur cominciare…
Fonti: Inps
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