Nel precedente post abbiamo parlato delle adozioni nazionali e del relativo iter. Oggi, insieme all’Avvocato Claudia Cimato, vedremo cosa si intende e come si procede con una adozione internazionale.
Per adozione internazionale, si intende la procedura che due coniugi intraprendono per dare una famiglia ad un minore, il cui stato di abbandono e di adottabilità sono dichiarati dall’Autorità di un Paese estero.
Una coppia che intende adottare un bambino straniero deve, necessariamente, ottenere il decreto di idoneità da parte del Tribunale per i Minorenni del luogo in cui risiedono.
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In che cosa consiste la idoneità per la adozione?
Come per l’Adozione Nazionale, anche per quella Internazionale, il tribunale per i Minorenni compie indagini di natura psico-sociale, affidandosi ai servizi sociali, Asl ecc. per valutare l’idoneità della coppia ad adottare un bambino. Vengono disposte anche altre indagini sia sanitarie che indirizzate alle autorità di pubblica sicurezza.
In particolare è necessario che:
- i coniugi richiedenti la idoneità siano sposati da almeno tre anni, o che seppur sposati da meno tempo, possano dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Chi, ad esempio, ha convissuto per almeno tre anni, può adottare un bambino subito dopo il matrimonio. La stabile convivenza è dimostrabile esibendo un certificato di stato di famiglia.
- all’atto della domanda di idoneità all’adozione non deve risultare alcuna separazione tra i coniugi nei tre anni precedenti alla domanda, nemmeno di fatto.
- l‘età della coppia deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque l’età del bambino, con la possibilità di deroga in taluni casi gravi. Non è esclusa l’adozione quando il limite di età sia superato da uno solo degli adottanti di non oltre dieci anni. Altra deroga si ha quando l’adozione riguarda un fratello già adottato dalla coppia.
Che validità ha la domanda di idoneità?
La domanda va presentata in carta semplice, accompagnata dai documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti e, nel caso di adozione internazionale, ha una validità di un anno.
Quali documenti vanno allegati alla domanda?
Come per l’adozione nazionale, i coniugi devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
- certificato di nascita dei coniugi;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all’adozione degli ascendenti (i futuri nonni) dei richiedenti, secondo quanto stabilito per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di loro decesso è necessario allegare il certificato di morte dei genitori dei richiedenti e certificato medico che lo attesta;
- mod.101, mod. 740 o busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale di entrambi i coniugi;
- atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto;
- esami clinici che attestano la buona salute dei futuri genitori, unitamente a certificazione di struttura pubblica che esclude TBC, HIV, malattie veneree e cardiovascolari;
Una volta che il Tribunale per i Minorenni è in possesso di tutte le informazioni necessarie emette il decreto di idoneità.
A questo punto la coppia può rivolgersi ad un Ente autorizzato per procedere all’adozione nello stato straniero.
Verrà richiesto alla coppia di recarsi all’estero per incontrare il bimbo a cui, in base all’età e la disponibilità, è stata abbinata.
Se gli incontri con il bambino hanno un esito favorevole, la procedura prevede il rientro in Italia della coppia e del bambino.
A questo punto il Tribunale per i minorenni, in possesso della dichiarazione di idoneità, delle relazioni positive delle indagini effettuate, e della relazione attestante il buon esito degli incontri con il bambino, può procedere alla valutazione della adozione.
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Di cosa si occupa l’Ente Autorizzato per le adozioni internazionali?
L’Ente a cui i genitori adottivi si rivolgo per il disbrigo della pratica di adozione segue il percorso fino al suo completamento.
In particolare devono ottenere la sentenza del Pese di origine del bambino che autorizza la coppia all’adozione.
È tenuto ad occuparsi anche della procedura post-adottiva laddove il Paese di origine del bambino ne faccia richiesta.
I genitori adottivi, ottenuta la sentenza straniera di autorizzazione all’adozione, nonché il decreto di adozione da parte del Tribunale per i minorenni, una volta rientrati in Italia con il bambino, dovranno procedere ad una serie di attività riguardanti la stabile permanenza del piccolo, il tutto affinché la adozione si concluda perfettamente.
In particolare è necessario:
- rivolgersi alla polizia frontaliera esibendo il visto italiano e passaporto di origine del bambino, nonché la sentenza di adozione;
- presentare domanda al Tribunale per i Minorenni con cui si fa richiesta di riconoscimento da parte del Tribunale italiano della sentenza del Paese estero che autorizza l’adozione;
- registrare il bambino presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza dei genitori;
- verificare, secondo le informazioni ottenute nel Paese di origine del bambino, la necessità o meno di provvedere alle vaccinazioni obbligatorie in Italia;
Va precisato che in alcuni Paesi viene richiesto alla coppia di inviare una relazione, secondo una cadenza prestabilita, che facciano riferimento all’integrazione dell’adottato nella nuova famiglia.
Nel momento in cui il tribunale per i Minorenni emette definitivamente il decreto di adozione, lo stesso va trascritto nei pubblici registri e il bambino diventa cittadino italiano, nonché figlio dei genitori adottivi, prendendone il relativo cognome.
photo credit: chrisjl via photopin cc
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