maternità e libera professioneEsaminiamo in questo post cosa prevede la normativa a tutela della maternità per le mamme lavoratrici autonome.

PREMESSA

Per prima cosa è necessario precisare che chi esercita un’attività autonoma, imprenditoriale o professionale, non ha l’obbligo di astensione dal lavoro, poiché l’attività è liberamente gestita.
Di conseguenza, le indennità di maternità o simili erogate dall’Inps o dagli altri enti previdenziali, NON sono sostitutive della libera professione, semplicemente vanno ad integrare le entrate poiché la lavoratrice autonoma ha, per forza di cose, un calo – se non uno stop – dell’attività lavorativa.

NORME PER LE CASSE PREVIDENZIALI

E’ riconosciuta un’indennità in favore delle libere professioniste (iscritte alle Casse o agli enti di categoria), nella misura dei 5/12 dell’ 80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto (o alla data dell’aborto, successivo al sesto mese, o alla data dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione).
L’erogazione dell’indennità è condizionata alla presentazione della domanda, a partire dal sesto mese della gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese delle gravidanza ma prima del sesto, l’indennità spetta nella misura di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato.

L’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito da apposite tabelle ministeriali.
La libera professionista non ha invece diritto ad alcuna indennità per astensioni facoltative o per sopperire ad astensioni per periodi più lunghi in caso di necessità per gravidanza a rischio.

NORME INPS

A tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata che versano il contributo anche per la maternità (0,72%), purché non iscritte contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e non pensionate, spetta il pagamento dell’indennità di maternità. L’indennità è pagata se la lavoratrice risulta in possesso di almeno tre mesi di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.
L’indennità economica è pari all’80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei 12 mesi precedenti i due mesi la data presunta del parto.
La domanda deve essere presentata alla sede Inps di residenza, prima dell’inizio dell’astensione dall’attività lavorativa (se c’è astensione) e comunque entro un anno dal termine del periodo indennizzabile.

IN CASO DI ADOZIONE

L’indennità spetta anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età, oppure i diciotto anni se di nazionalità straniera. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

E’ utile ricordare che per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, alle lavoratrici dipendenti spetta il congedo per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia del minore in Italia, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo. I periodi di permanenza all’estero, non seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, non possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità, ma devono essere giustificati ad altro titolo.

In caso di affidamento non preadottivo, il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.

 

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1 Comment

  1. m giovanna tilocca

    Non ho capito se in caso di affidamento familiare non preadottivo per libere professioniste è prevista l’indennità di maternita o solo il congedo