Al di là del dibattito in corso, quello adottivo è un percorso delicato, su cui è necessario informarsi in maniera approfondita, per poter fare scelte consapevoli, sempre nel superiore interesse dei bambini.
Cosa c’è quindi da sapere prima di pensare a un adozione? Ne parliamo con l’Avvocato Claudia Cimato.
Una coppia che decide di intraprendere la strada dell’adozione ha necessità di conoscere l’iter che dovrà affrontare. Spesso ci si rivolge ad associazioni che si occupano di tutta la procedura ma è bene sapere esattamente cosa è necessario/obbligatorio affinché la adozione sia legale a tutti gli effetti.
L’adozione nazionale non ha nulla a che fare con l’appartenenza etnica del bambino, infatti la definizione “nazionale” fa riferimento alla dichiarazione di adottabilità resa da un tribunale per i minorenni italiano.
L’adozione vera e propria è preceduta dall‘affidamento preadottivo, ma è solo l’adozione a spezzare il vincolo di parentela tra il bambino e i suoi familiari naturali. Di conseguenza il bambino sarà a tutti gli effetti figlio dei genitori adottanti.
L’affidamento preadottivo ha una durata di 12 mesi, durante i quali i servizi sociali predispongono una serie di interventi per sostenere la famiglie e permettere al bambino di inserirsi.
Fondamentale è la dichiarazione dello stato di abbandono del minore e l’idoneità della coppia che intende adottarlo.
Competente a emettere sia la dichiarazione di stato di abbandono che la dichiarazione di idoneità della coppia è il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il bimbo abbandonato.
Ma andiamo a vedere cosa è necessario per adottare un bambino.
Quali sono i requisiti per presentare la domanda?
- l’adozione può essere richiesta da coniugi sposati da almeno tre anni, o che seppur sposati da meno tempo, possono dimostrare di aver convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni. Chi, ad esempio, ha convissuto per almeno tre anni, può adottare un bambino subito dopo il matrimonio (la convivenza può essere documentata esibendo un certificato di stato di famiglia e viene accertata ufficialmente dal tribunale per i minorenni).
- all’atto della domanda di adozione non deve risultare alcuna separazione tra i coniugi (nei tre anni precedenti alla domanda), nemmeno di fatto.
- l‘età della coppia deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque l’età del bambino, con la possibilità di deroga in taluni casi gravi. Non è esclusa l’adozione quando il limite di età sia superato da uno solo degli adottanti di non oltre dieci anni. Altra deroga si ha quando l’adozione riguarda un fratello già adottato dalla coppia.
Cos’è la domanda di disponibilità all’adozione?
I coniugi, che hanno i requisiti previsti dalla legge, devono presentare domanda presso tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero bambini che abbiano problemi fisici gravi, difficoltà di integrazione sociale, o siano portatori di handicap (art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104)
Come si presenta la domanda di disponibilità all’adozione?
La domanda va presentata in carta semplice, accompagnata dai documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti, ed ha una validità tre anni. Allo scadere di questo termine, la domanda può essere rinnovata, ripresentando tutta la documentazione del caso.
Quali sono i documenti necessari?
- certificato di nascita dei coniugi;
- stato di famiglia;
- dichiarazione di assenso all’adozione degli ascendenti (i futuri nonni) dei richiedenti, secondo quanto stabilito per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in caso di decesso è necessario allegare il certificato di morte dei genitori dei richiedenti e certificato medico che attesta il decesso);
- mod.101, mod. 740 o busta paga;
- certificato del Casellario giudiziale di entrambi i coniugi;
- atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto;
- esami clinici che attestano la buona salute dei futuri genitori, unitamente a certificazione di struttura pubblica che esclude TBC, HIV, malattie veneree e cardiovascolari.
Quali sono gli accertamenti che vengono effettuati sulla capacità della coppia?
Il tribunale per i minorenni dispone indagini che mirano ad accertare la capacità di educare il bambino, la situazione personale della coppia nonché la situazione economica, lo stato di salute, l’ambiente familiare, e motivazioni che hanno spinto la coppia a presentare domanda.
Queste indagini sono effettuate tramite i servizi socio-assistenziali degli enti locali, delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
Ciascun tribunale stabilisce le modalità per tali accertamenti: è possibile che si abbiano colloqui con il giudice minorile togato od onorario e/o alla presenza di specialisti.
Le indagini del tribunale devono essere svolte e concluse nel termine di 120 giorni dalla domanda (vi è la possibilità di una proroga).
I coniugi richiedenti possono, in ogni momento, e secondo le normative sulla trasparenza, richiedere informazioni sullo stato della propria procedura.
Cos’è l’affidamento preadottivo?
E’ un periodo di 12 mesi in cui il bambino si inserisce nel nuovo nucleo familiare.Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto dal Tribunale per i minorenni con un’ordinanza dopo aver analizzato i risultati delle indagini svolte, scegliendo sulla base delle domande effettuate, la coppia più idonea per il bambino da adottare, aver ascoltato il Pubblico Ministero, gli ascendenti (i futuri nonni) dei richiedenti se ancora viventi, il minore , se ha già compiuto dodici anni ed in alcuni casi anche se ha un’età inferiore.
Nel corso dell’affidamento sarà svolta dal tribunale un’attività non solo di controllo ma anche di sostegno per la coppia ed il bambino.
Laddove vi siano gravi ed accertate difficoltà l’affidamento preadottivo può essere revocato.
Quando il Tribunale propone ad una coppia l’adozione di un bambino, dopo l’accettazione da parte della coppia, seguono una serie di incontri col minore, preparati con cura e attenzione alla gradualità, nel rispetto dell’età e del vissuto del bambino.
Dichiarazione di adozione
Decorso un anno dall’affidamento preadottivo, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l’adozione. Con tale pronuncia cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. L’adottato acquista lo stato di figlio della coppia adottante ed il loro cognome.
photo credit: damiel via photopin cc
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