L’emanazione dei recenti Decreti Legge (Decreto Sviluppo e Decreto Liberalizzazioni) hanno introdotto nel nostro ordinamento due nuove forme di società a responsabilità limitata, con lo scopo di semplificare e favorire nuovi business soprattutto per i giovani.
Vediamo in sintesi le caratteristiche di ciascuna.
In futuro torneremo a parlare dell’argomento poiché alcuni aspetti di entrambe le tipologie societarie dovranno essere ulteriormente disciplinati e anche per fare una verifica sull’effettivo utilizzo di queste nuove realtà.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA (SRLS)
La Srls può essere costituita solo da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, è vietata inoltre la cessione di quote a soci che abbiano compiuto 35 anni ed è nullo l’eventuale atto di trasferimento.
Questa forma di società non prevede inoltre costi di costituzione poiché l’atto costitutivo è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, non sono inoltre dovuti onorari notarili, rimane da versare solo l’imposta di registro pari ad € 168,00 e il diritto camerale annuale.
La società deve essere costituita per atto pubblico e l’atto costitutivo deve essere redatto secondo il modello ministeriale entrato in vigore il 29 agosto 2012 (vedi allegato) al quale non può essere apportata alcuna modifica e/o integrazione, pertanto non è possibile utilizzare la Srls qualora fosse necessario redigere uno statuto “ad hoc” o con clausole particolari.
Il capitale sociale va da un minimo di 1 euro ad un massimo di 9.999,00 euro e va interamente versato nelle mani degli amministratori al momento della costituzione.
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO (SRLCR)
La Srlcr è una forma di evoluzione della Srl semplificata, poiché prevede la possibilità che vi siano soci di età anche superiore a 35 anni e non deve adottare uno statuto standard ma bensì quello ordinario. Per quanto riguarda i costi inoltre, non beneficia dell’esenzione delle imposte di bollo e diritti e nemmeno della gratuità dell’atto notarile.
Restano invece invariati i limiti del capitale sociale che vanno da 1 euro fino ad un massino di 9.999 euro, da versare sempre agli amministratori.
SRL A CONFRONTO
SRL ORDINARIA | SRL SEMPLIFICATA | SRL A CAPITALE RIDOTTO | |
DISCIPLINA | art. 2463 Codice Civile | art. 2463-bis Codice Civile | art. 44 DL Sviluppo |
COSTITUZIONE | persona fisica o soggetto diverso da persona fisica | solo persone fisiche con meno di 35 anni compiuti | solo persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni |
FORMA ATTO COSTITUTIVO | atto pubblico | atto pubblico standard | atto pubblico |
CAPITALE SOCIALE | minino € 10.000 | da 1 a 9.999,00 euro | da 1 a 9.999,00 euro |
VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE | in banca, almeno il 25% | interamente versato nelle mani degli amministratori | interamente versato nelle mani degli amministratori |
DENOMINAZIONE | non ci sono vincoli | deve contenere l’indicazione che si tratta di una Srl semplificata | deve contenere l’indicazione che si tratta di una Srl a capitale ridotto |
CESSIONE QUOTE | libera | vietata ai soggetti che non siano persone fisiche di età inferiore a 35 anni | vietata verso soggetti che non siano persone fisiche |
AL COMPIMENTO DEL 35° ANNO DEL SOCIO | nulla |
| nulla |
Fonte: Il Sole 24 ore 19 agosto 2012
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