riforma lavoro monti forneroa cura di Francesca Motola – dottore commercialista

 

Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la riforma del lavoro (Legge 92/2012), meglio conosciuta come Riforma Fornero.
Di seguito ripercorriamo alcuni punti salienti della riforma che riguardano maggiormente la famiglia e le donne.

 

LAVORO

 

Dimissioni in bianco

 

Viene esteso da 1 a 3 anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie, anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.  Le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente territorialmente.

Le norme sono valide anche nel caso di adozione internazionale, in tal caso i 3 anni decorrono dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

 

 

“Finte” partite Iva

 

Al fine di contrastare l’utilizzo improprio delle partite Iva, si stabilisce che le prestazioni lavorative a partita iva siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo percepito, anche se fatturato con più soggetti collegati fra loro, costituisca più del 80% dei corrispettivi maturati dal collaborare nell’anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente, anche se in questo caso esistono alcune eccezioni applicabili.
Qualora l’utilizzo della partita Iva venga giudicato improprio poiché sono soddisfatte 2 delle 3 condizioni sopra esposte, il rapporto, per legge, è definito di collaborazione coordinata e continuativa.
Se il reddito annuo lordo di chi ha una partita Iva è di almeno 18mila euro si presumerà che la partita Iva sia vera. La presunzione non opera nel caso di lavoratori peri quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale.

 

FAMIGLIA

 

Congedo obbligatorio per i papà

 

In via sperimentale per il triennio 2013-2015 e nei limiti delle risorse stanziate e previa emanazione di un apposito decreto attuativo, è previsto a favore dei padri lavoratori dipendenti, l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Entro il medesimo periodo il padre lavoratore può astenersi per un ulteriore periodo di 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il padre lavoratore é tenuto a dare preventiva comunicazione scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno 15 giorni prima.

 

Voucher

 

Sempre in via sperimentale, la madre lavoratrice può scegliere alla fine del congedo di maternità, in alternativa la congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia.
Con un apposito decreto del Ministero del Lavoro, saranno stabiliti il numero e gli importi dei voucher, sulla base anche dell’indicatore ISEE.

 

Foto 123rf

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