detrazioni figli a caricoContinuano i nostri consigli per affrontare al meglio il prossimo appuntamento con le dichiarazioni fiscali; oggi affrontiamo la questione delle detrazioni per figli a carico nel Modello 730 e nel Modello Unico a seconda della situazione dei genitori, siano coniugati, legalmente ed effettivamente separati o non coniugati.

La detrazione massima teorica per figli a carico, prevista dalla normativa fiscale, ammonta a 800 euro per ciascun figlio, aumentata a 900 euro nel caso in cui abbia meno di tre anni. Tale ammontare è aumentato di euro 220 se il figlio è portatore di handicap. Per i contribuenti che hanno più di tre figli a carico, la detrazione è aumentata di euro 200 per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazione varia in proporzione al reddito complessivo e può essere ripartita tra più soggetti, ma detta ripartizione non è più lasciata alla discrezionalità dei genitori, ma è regolata da specifiche disposizioni.

In particolare, sono contemplati distinti casi di ripartizione della detrazione a seconda che i genitori siano:
– coniugati;
– legalmente ed effettivamente separati;
– non coniugati.

 

E’ opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori e solo in presenza di figli nati non dai medesimi genitori, la detrazione può essere applicata in misura diversa.

 

GENITORI CONIUGATI
Nel caso di genitori regolarmente coniugati e non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione va ripartita nella misura del 50 per cento per ciascun genitore o, previo accordo tra gli stessi, va attribuita al genitore che presenta il reddito complessivo di maggior ammontare.

 

GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI
In presenza di genitori legalmente ed effettivamente separati, ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione per figli fiscalmente a carico spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario al 100%.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori.
In presenza di accordo, i genitori separati devono utilizzare le regole previste per i genitori coniugati (50% ad entrambi o 100% al genitore con il reddito maggiore).

 

Nell’ipotesi in cui il genitore legalmente o effettivamente separato non possa beneficiare parzialmente o interamente della detrazione spettante per incapienza d’imposta, la stessa è attribuita per intero all’altro genitore. Salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che ha beneficiato interamente della detrazione è tenuto a riversare all’altro genitore l’intera detrazione o, nell’ipotesi di affidamento congiunto, il 50% della detrazione stessa.

 

GENITORI NON CONIUGATI
Nel caso di genitori non coniugati, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si ritiene che trovi applicazione la medesima disciplina delle detrazioni prevista per i figli a carico con riferimento ai genitori separati, qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli. In assenza di detti provvedimenti, la detrazione va ripartita al 50 per cento tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con il reddito più elevato.

 

Foto di Cristina Buldrini

Author

Laura Campagnoli, mamma di Tommaso e Francesco, una passione irrefrenabile per tutto ciò che ruota intorno alla casa ma incapace di gestirla (la casa), un marito superattivo eco-addicted e un lavoro più che full time. Pigra fisicamente ma non di mente. Acrobata come tante mamme in (precario) equilibrio tra lavoro, casa, bimbi, marito, amiche, genitori e nonni, hobby e sport (poco)… e non necessariamente in quest’ordine!

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