36% E 55% AGGIORNAMENTO DOPO L’APPROVAZIONE DELLA MANOVRA MONTI

Riportiamo un aggiornamento di quanto scritto nell’articolo del 3 novembre 2011, a seguito dell’approvazione della cosiddetta “Manovra Monti”, che ha disposto alcune novità importanti relativamente alle agevolazioni fiscali del 36% e 55%.

 

La detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa permanente, il bonus fiscale entra quindi a regime ed è stato inserito nel Testo Unico (art. 16 bis). Restano confermati il tetto massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali. La detrazione viene inoltre estesa agli interventi per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati da calamità naturali e agli interventi sulle parti comuni degli edifici, indicate all’articolo 1117 del Codice civile.

La detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà (a meno di ulteriori proroghe) al 36%, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni. Restano valide le attuali modalità per accedere all’incentivo.

 

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Con l’articolo di oggi vogliamo ricordare, per chi non fosse già informato, che il 31 dicembre 2011 scade il termine per poter usufruire dell’agevolazione fiscale del 55% sui lavori finalizzati al risparmio energetico.
Anche l’agevolazione del 36% sugli interventi di ristrutturazione è in parte interessata da questa “corsa contro il tempo”.
Al momento è in corso la stesura della bozza del prossimo Decreto Sviluppo che dovrebbe riformulare l’agevolazione.
Si rammenta infine, che se entro il 30.09.2012 non dovesse essere approvata la riforma fiscale, nel 2012 tutte le detrazioni potrebbero subire un drastico taglio.

 

 

DETRAZIONE 55%

 

L’agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef e dall’Ires concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
·    la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
·    il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
·    l’installazione di pannelli solari;
·    la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Per tutti i tipi di interventi sopra menzionati è necessario essere in possesso in primo luogo dell’asseverazione del tecnico abilitato e dell’attestato di certificazione energetica e ai fini del riconoscimento fiscale anche delle fatture relative alle spese sostenute, delle ricevute di bonifico effettuato a saldo delle stesse, della ricevuta dell’invio della pratica all’Enea.

Entro 90 giorni infatti dalla fine lavori è necessario trasmettere all’Enea:
·    copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
·    scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

 

L’agevolazione fiscale in oggetto è in scadenza e in assenza di un’eventuale proroga (forse sarà inserita all’interno del Decreto Sviluppo e con una riduzione della % di agevolazione), saranno detraibili solo le spese pagate con bonifico entro il 31.12.2011, anche per interventi che si concluderanno nel corso del 2012. Nel caso di interventi a “cavallo” tra un anno e l’altro è inoltre necessario inviare entro il 30 marzo un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Dovendo effettuare pagamenti anticipati per opere effettuate o completate in seguito, è bene farsi rilasciare garanzia di adempimento del contratto dall’impresa che effettuerà i lavori.


DETRAZIONE 36%

 

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia fino al 31 dicembre 2012 può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.
Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Se inoltre, l’intervento è la prosecuzione di lavori relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al 1° gennaio 2002, per la verifica del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.

 

Novità del 2011 – E’ stato soppresso l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per le fatture emesse successivamente al 14.5.2011. E’ stato inoltre soppresso l’obbligo di invio preventivo della comunicazione per inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, sempre con decorrenza 14 maggio 2011.
Il bonus fiscale in caso di vendita dell’immobile, resta in capo al venditore salvo accordo diverso in sede di stipula dell’atto di compravendita. La novità riguarda gli atti stipulati dal 17 settembre 2011 in poi.

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4 Comments

  1. Eleonora

    Sui miei caloriferi. Non credo sia una grande spesa ma chissà se rientrerebbe nella detrazione. Sentirò magari un idraulico.
    Grazie molto interessante.
    Ele

    • Francesca

      L’installazione di valvole termostatiche rientra tra gli interventi agevolabili 55%, tuttavia l’intervento in sé senza la sostituzione della caldaia con una che rispetti i requisiti tecnici per il risparmio energetico, non é sufficiente.
      Le consiglio quindi di interpellare un tecnico abilitato che possa anche redigere l’apposita certificazione e svolgere anche gli adempimenti previsti con l’ENEA.
      Ai fini della detrazione fiscale inoltre, faranno fede i pagamenti effettuati entro il 31.12.2011.