Sulla scia del dibattito che si è venuto a creare, soprattutto su Facebook, dopo la pubblicazione dello scorso articolo, ho deciso di approfondire l’argomento dei diritti di cui godono le donne lavoratrici in stato di gravidanza.
Come prima cosa mi preme sottolineare come sia la stessa Costituzione a tutelare la fattispecie. Infatti, l’art. 37 della Costituzione italiana, che ricordo essere entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, garantisce la tutela della donna lavoratrice nell’adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurando alla madre ed al bambino una speciale ed adeguata protezione. In ossequio a tale principio costituzionale, già la Legge n.1204 del 31/12/1971, aveva previsto norme di tutela per la madre lavoratrice, valga per tutti l’esempio, dell’introduzione dell’astensione obbligatoria ( 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto ), prima di tale data, infatti, non era previsto nessun tipo di astensione in favore delle lavoratrici madri. Ma è senza dubbio con l’introduzione del Testo Unico n. 151/2001 che la tutela e il sostegno alla maternità e alla paternità ha raggiunto i massimi livelli, con nuove e più flessibili forme di congedo, l’amplificazione dei diritti dei genitori naturali, adottivi ed affidatari e con la previsione di maggiori agevolazioni per i genitori di soggetti portatori di handicap.
Ma di quali diritti godono le lavoratrici in stato di gravidanza?
Innanzi tutto, è bene sottolineare che lo stato di gravidanza deve essere portato a conoscenza della ditta e/o società, con apposita certificazione del ginecologo, una sola volta. Non occorre allegare il certificato di gravidanza ad ogni singola richiesta di permesso e/o congedo. Detto questo, veniamo all’analisi delle singole fattispecie.
1. CONTROLLI PRENATALI
Descrizione sintetica della fattispecie
Le lavoratrici gestanti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, vistite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. (art. 14 T.U. n. 151/2001)
Requisiti per averne diritto
Stato di gravidanza risultante da apposita certificazione
Modalità di fruizione
La lavoratrice deve presentare, prima della data prevista, apposita istanza da cui risulti l’impossibilità di effettuare la visita e/o gli esami al di fuori dell’orario di lavoro e successivamente allegare a tale richiesta la certificazione del medico o del laboratorio d’analisi da cui risulti l’effettuazione degli esami e/o della visita durante l’orario di lavoro.
L’impossibilità può essere documentata anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi degli artt.38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
Aspetti retributivi e previdenziali
Le giornate o le ore di permesso sono interamente retribuite e sono utili ai fini previdenziali e del calcolo della tredicesima
Applicabilità nel part-time / tempo determinato
Questo istituto è applicabile anche alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale e alle lavoratrici a tempo determinato.
Documentazione
Una volta effettuata la visita medica e/o l’esame, occorre allrgare all’istanza la certificazione rilasciata dal medico o dal laboratorio di analisi.
Dal certificato deve risultare :
• il tempo necessario ad effettuare la visita, gli accertamenti e/o gli esami
• l’impossibilità di effettuare gli stessi al di fuori dell’orario di lavoro
Compatibilità e/o cumulabilità con altri istituti
Questo tipo di permessi si aggiungono a quelli previsti sia dalle vigenti norme legislative che da quelle dei singoli contratti lavorativi.
E’ comunque importante sottolineare che essi non si cumulano con le assenze per malattia e che non riducono le ferie.
2. INTERDIZIONE DAL LAVORO (ESTENSIONE DEL CONGEDO MATERNITA’)
Descrizione sintetica della fattispecie
Ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 1026/1976 e dell’art. 17, commi 2,3,4 e 5 T.U. 151/2001 è vietato adibire al lavoro le donne, nel periodo precedente al congedo di maternità quando:
1. vi sono gravi complicanze della gravidanza o vi sia il pericolo che le malattie preesistenti possano essere aggravate dalla gravidanza;
2. le condizioni di lavoro o ambientali possano pregiudicare la salute della donna o del bambino;
3. la lavoratrice non possa essere spostata ad altre funzioni
Requisiti per averne diritto
La sussistenza di una o più fattispecie descritte, accertate dal medico specialista o dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro nel corso di attività di vigilanza.
Modalità di fruizione – Documentazione
Nel 1° caso: la lavoratrice deve presentare istanza al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro della propria provincia di residenza, corredata da certificato medico di gravidanza e da certificato medico che attesti le condizioni previste.
Se il certificato è rilasciato da uno specialista non appartenente alla SSN e non convenzionato, sarà l’Ispettorato che disporrà delle visite di controllo.
Il Servizio Ispettivo rilascerà ricevuta in due copie, una delle quali dovrà essere consegnata, a cura della lavoratrice, alla ditta o società.
In questo caso il Servizio Ispettivo deve provvedere entro 7 giorni dalla ricezione dell’istanza, dandone comunicazione alla lavoratrice e alla ditta o società; se entro tale termine non dovesse provvedere, la domanda si considera accolta ed il periodo di interdizione coinciderà con quello indicato nel certificato medico allegato alla domanda stessa.
Nel 2° e 3° caso: su istanza della lavoratrice o anche della società, l’Ispettorato può disporre l’interdizione ove constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’estensione.
L’astensione può essere concessa, anche per uno o più periodi, secondo le risultanze degli accertamenti medici o ambientali, fino all’inizio del congedo di maternità. Al termine di questo, può essere prolngata fino al settimo mese di vita del bambino, se la lavoratrice è addetta a lavori insalubri o pericolosi e non può essere spostata ad altre mansioni (come dal combinato disposto dagli artt. 17, comma 2 lettera c); art 12, comma 2; art 6, comma 1 e art. 7, comma 6, del T.U. 151/2001).
Aspetti retributivi e previdenziali
Per i periodi in esame spetta l’intera retribuzione e sono coperti ai fini previdenziali
Applicabilità nel part-time / tempo determinato
L’istituto è applicabile anche alle lavoratrici con orario di lavoro a tempo parziale (part-time) o a tempo determinato.
Compatibilità e/o cumulabilità con altri istituti
Le assenze per interdizione anticipata non riducono le ferie
3. INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
Descrizione sintetica della fattispecie
L’interruzione di gravidanza, a seconda del momento in cui si verifica e della causa, comporta l’applicazione delle norme sulla tutela della maternità oppure della disciplina sulla malattia, con alcune deroghe:
1. l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto (ricordo che ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 1026/1976, per data di inizio della gestazione si intende il 300° giorno antecedente la data presunta del parto). Pertanto alla lavoratrice spettano i tre mesi di congedo di maternità post partum, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell’interruzione.
2. l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata malattia, di conseguenza non si applicheranno le norme a tutela della maternità
3. l’interruzione volontaria della gravidanza è sempre considerata malattia e non comporta l’applicazione delle norme sulla tutela della maternità
Requisiti per averne diritto
Stato di gravidanza interrotto come nei casi descritti.
Modalità di fruizione
Fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza, la lavoratrice deve presentare alla ditta o società apposita documentazione che certifichi la data e l’interruzione della gravidanza.
Aspetti retributivi e previdenziali
Per il congedo di maternità spetta l’intera retribuzione e tutto il periodo è coperto ai fini previdenziali.
Stessa cosa dicasi per il periodo di malattia, salvo quanto espressamente previsto nei singoli contratti colletivi di lavoro
Applicabilità nel part-time / tempo determinato
L’istituto è applicabile sia alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale che a quelle a tempo determinato.
Documentazione
Alla ditta o società deve essere data comunicazione dell’evento, insieme alla certificazione medica specialistica dalla quale risulti la data dell’interruzione della gravdanza, il mese di gravidanza al momento dell’interruzione della stessa e quella che sarebbe stata la data presunta del parto.
Compatiblità e/o cumulabilità con altri istituti
Il congedo per maternità non riduce le ferie e di norma neanche il periodo di malattia.
4. CONGEDO DI MATERNITA’
Descrizione sintetica della fattispecie
Il congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro allo scopo di tutelare la lavoratrice madre ed il nascituro.
Per legge è vietato adibire le donne al lavoro:
1. due mesi prima della data presunta del parto, salvo l’ipotesi della flessibilità;
2. ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva;
3. durante i tre mesi dopo il parto, salva l’ipotesi della flessibilità;
4. se il parto è anticipato, durante i giorni non goduti prima del parto (parto prematuro)
Requisiti per averne diritto
Stato di gravidanza giunto al termine del 7° mese
Modalità di fruizione
Congedo pre partum: la lavoratrice comunica alla ditta o società la data in cui inizierà il congedo, allegando, qualora la ditta non ne sia già in possesso, certificazione del medico specialista.
Congedo post partum: la lavoratrice comunica la data del parto, allegando certificazione medica o certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva, entro 30 giorni dall’evento.
Ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1026/1976, il computo dei giorni non comprende la data presunta o la data del parto.
Aspetti retributivi e previdenziali
Il congedo di maternità è interamente retribuito ed utile ad ogni effetto (anzianità di servizio, previdenza e tredicesima)
Applicabilità nel part-time / tempo determinato
E’ applicabile alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo parziale o determinato.
Naturalmente il trattamento economico sarà commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera, mentre la durata del congedo è quella ordinaria.
Documentazione
La lavoratrice dovrà presentare:
1. per il periodo di congedo pre partum: certificato medico specialista da cui risulti la data presunta del parto;
2. per il periodo post partum: certificato di nascita del figlio, o dichiarazione sostitutivo di atto notorio (autocertificazione)
Compatibilità e/o cumulabilità con altri istituti
L’assenza per congedo di maternità, in quanto astensione obbligatoria, non può essere interrotta per la fruizione di ferie e/o permessi.
In tale periodo si continuano a maturare i giorni di ferie.
Casistica
A) FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
L’inizio del congedo di maternità può essere posticipato al massimo di un mese ed il periodo non goduto prima del parto sommato al congedo post partum.
La lavoratrice può scegliere la durata della flessibilità, ma il periodo da posticipare può essere al massimo di un mese.
Ovviamente per essere concessa tale flessibilità non ci devono essere rischi per la salute della madre e del bambino e le mansioni della lavoratrice devono essere compatibili con lo stato avanzato di gravidanza.
A tale scopo la norma prevede che la lavoratrice presenti, entro il 7° mese di gravidanza, apposita documentazione, con allegati:
1. certificato del medico specialista del SSN o convenzionato;
2. parere del medico competente nominato ai sensi della Legge 626/1994; in mancanza della nomina di tale medico, la ditta o società dovrà attestare le mansioni a cui è adibita la dipendente e sarà quindi il medico specialista ad attestarne la compatibilità con lo stato di salute della lavoratrice e del bambino.
Terminato il 7° mese di gravidanza, si può ancora chiedere la posticipazione del congedo, ma le certificazioni da allegare alla domanda devono essere acquisite entro tale termine.
B) PARTO PREMATURO
Se il parto avviene prima della data presunta, i giorni non goduti si aggiungono al congedo post partum, fermo restando in ogni caso il limite complessivo di cinque mesi.
Allo stesso modo, se il parto prematuro avviene durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall’Ispettorato del Lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di cinque mesi di congedo post partum
Flessibilità del congedo: alcuni contratti collettivi di lavoro consentono in caso di parto prematuro e di ricovero ospedaliero del bambino, la posticipazione della fruizione del congedo post partum.
In questo caso, la madre facendone richiesta, può rientrare in servizio e chiedere di fruire del restante congedo a partire dalla data di effettivo rientro a asa del bambino. Occorre, però, che l’idoneità della dipendente all’attività lavorativa sia attestata dal medico specialista.
C) PARTO GEMELLARE
La nascita di due o più gemelli non è rilevante ai fini della durata del congedo di maternità obbligatoria, che rimane sempre di cinque mesi complessivi.
Sperando di aver creato una maggiore consapevolezza sull’argomento, auguro a tutte le lavoratrici in stato interessante, una dolce attesa magari ora più informata!
8 Comments
non vale per una lavoratrice con partita iva (cui so essere riconosciuto dall’inps un’indennizzo)?
Cosa succede se impossibilitata a lavorare per un periodo durante la gravidanza per complicanze varie?
so che l’inps riconosce anche la maternità alle lavoratrici autonome.
bisognerebbe informarsi direttamente lì
Fantastico! Ero completamente all’oscuro dei permessi extra retribuiti per i controlli prenatali! ottima cosa per i servizi del sistema sanitario nazionale che poco si concilia con gli orari dei lavoratori!
con le situazioni atipiche che ci sono oggi, parlare di diritti delle donne in gravidanza/maternità è un’utopia.
io per esempio quando ho partorito avevo un contratto co co pro e in quel caso la maternità la paga direttamente l’INPS. qualcosa hanno sbagliato all’ufficio personale, i miei contributi non risultavano e l’INPS me l’ha rifiutata. ho fatto ricorso ma dopo 2 anni ancora nessuna risposta. in pratica ho pagato (e sto pagando) per le negligenze di altre persone. non posso far causa perchè se nel frattempo l’INPS risponde positivamente sono costretta a pagare ugualmente la causa. in più, eviterei di fare vertenza ad un’azienda in cui lavora mio marito, da precario. questa è l’italia che tutela le famiglie ‘tradizionali’.
hai perfettamente ragione.
ormai in Italia essere titolari di un contratta a tempo indeterminato è un lusso, come è diventato un lusso fare figli.
cmq credo sia importante essere consapevoli dei propri diritti
per quanto riguarda la situazione in cui si trovano le lavoratrici a-tipiche e i diritti in gravidanza, ne parlermo comunque in un prossimo articolo.
ok?
Credo che approfondire in un nuovo articolo i diritti delle mamme precarie o libere professioniste sia un’ottima cosa Rossella, grazie!
QUALCUNO Può DIRMI COSA DEVE SCRIVERE ESATTAMENTE IL GINECOLOGO DURANTE LE VISITE PRENATALI Perché IL CERTIFICATO VENGA ACCETTATO??
DEVE CITARE QUALCHE LEGGE O COSA???
GRAZIE MILLE