È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 71 del 29 maggio scorso sul contrasto al cyberbullismo nei confronti dei minori. Entrerà in vigore il 18 giugno 2017. Ecco tutte le novità.

Cos’è il Cyberbullismo?

Come prima cosa la Legge 71 fa chiarezza sul concetto di cyberbullismo definendolo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

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Quali sono le novità?

Si intende contrastare il cyberbullismo in tutte le sue forme. Sono state previste sia azioni di carattere preventivo, che assicureranno l’educazione e la tutela nei confronti dei minori coinvolti e l’attuazione di interventi, senza alcuna distinzione di età, soprattutto nell’ambito scolastico.

Si accentua il controllo sui gestori dei siti internet, luoghi virtuali dove le condotte di cyberbullismo sono maggiori. I controlli non riguarderanno, quindi, gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

Si è previsto che le vittime, che abbiano compiuto 14 anni – e negli altri casi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale – possano inviare ai gestori dei siti internet e dei social media, una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete. I gestori dovranno provvedere entro 48 ore, in caso contrario ci si potrà rivolgere al Garante della Privacy che provvederà entro le successive 48 ore.

Quali provvedimenti adotterà la scuola per contrastare il cyberbullismo?

A scuola verrà individuato, nel corpo docente, un referente che si occuperà di informazione e raccoglierà, eventualmente, le istanze dei ragazzi vittime di atti di bullismo. Il dirigente scolastico dovrà informare, nel caso gli episodi non costituiscano reato, le famiglie dei bambini/ragazzi coinvolti e, potrà, se necessario, adottare misure di assistenza e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

Il Ministero dell’Istruzione dovrà attivarsi per stabilire linee di orientamento di prevenzione e contrasto che riguarderanno anche la formazione del personale scolastico. Nelle scuole verranno organizzati corsi di educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet.
Potrà partecipare a tali corsi anche il personale dei Servizi Minorili, della Pubblica Sicurezza e della Polizia Postale.

Laddove il dirigente scolastico sia a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà convocare i genitori o i tutori dei minori ed avviare un progetto rieducativo.

Gli uffici scolastici regionali promuoveranno la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti elaborati dalle scuole in collaborazione con i Servizi minorili, la Prefettura, Forze dell’ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l’educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

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Cyberbullismo: la procedura di ammonimento

Altra novità è data dall’estensione al reato di cyberbullismo della procedura di ammonimento prevista in materia di stalking .
L’ammonimento consiste in una istanza, nel caso non sia stata già sporta querela, rivolta alla Questura, in cui si individua l’autore delle molestie. La Questura assume informazione e laddove ritenga fondata l’istanza procede ad ammonire oralmente l’autore – redigendo un verbale scritto, valutando, eventualmente l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Anche in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia si applicherà la procedura di ammonimento.

In ogni caso, gli effetti dell’ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età dell’autore degli atti di bullismo.

Un bel passo avanti a tutela delle fasce deboli e dei ragazzi che, troppo spesso, hanno paura di denunciare e chiedere aiuto.

 

 

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Mamma&avvocato civilista, laureata alla Federico II di Napoli, esperta di diritto di famiglia e dei minori...innamorata della vita, di mia figlia e del mio lavoro...sempre di corsa tra Tribunali-uffici-studio-casa seguendo istinto, desideri ed i valori in cui credo...su tacco 12 of course...

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