Uno degli argomenti che sta più a cuore alle tante MAMME ACROBATE credo sia proprio quello riguardante la conciliazione tra vita familiare ed esigenze lavorative, visto che molto spesso risulta ancora oggi difficile (se non impossibile).

Smart working: siamo vicini a una svolta?

A breve, infatti, verrà approvato il DDL 2233 sul lavoro autonomo, di cui avevamo già illustrato le novità più interessanti in un precedente articolo, che nella sua seconda parte introduce la prima regolamentazione in Italia del c.d. SMART WORKING o lavoro agile.

Il telelavoro, già attivo da svariati anni in Italia, non ha, purtroppo, riscontrato il successo sperato. Lo smart working, molto diverso dal telelavoro, risulta essere, invece, ancora prima dell’entrata in vigore della legge che lo disciplina, già applicato in svariate realtà aziendali. Secondo l’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2015 il 17% delle imprese italiane ha dichiarato di aver avviato progetti di Smart Working, il 14% si dichiara in una fase “esplorativa”, mentre un altro 17% ha già progettato iniziative legate a ruoli specifici all’interno dell’azienda. In pratica quasi il 50% delle grandi aziende italiane sta sperimentando un approccio più “agile” all’organizzazione del lavoro. 

Analizziamo cosa prevede la nuova legge.

Smart working: cosa significa davvero?

Cosa si intende con Lavoro agile? È la “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento della prestazione lavorativa. L’attività viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

La modalità di esecuzione del lavoro agile può essere adottato da ogni impresa, anche da enti ed organizzazioni pubbliche, per prestazioni che non necessitino di presenza in azienda ovvero di utilizzo di particolari attrezzature.

Smart working: quali i diritti del lavoratore? 

Il lavoratore DEVE avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Quale accordo tra le parti deve essere stipulato?

L’accordo deve essere stipulato per iscritto ai fini della prova e deve disciplinare l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro individuando le condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare il DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato.

Smart working: sicurezza sul lavoro e assicurazione 

Il datore di lavoro deve garantire salute e sicurezza a chi svolge il lavoro agile. È previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di prestazione. Il lavoratore ha poi il diritto alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali anche per l’attività svolta all’esterno dei locali aziendali, oltre che contro gli infortuni occorsi durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali (c.d. infortunio in itinere).

Smart working: come avviene il recesso? 

Nel caso di accordo a termine la cessazione del rapporto di lavoro agile coincide con la scadenza prevista nel contratto stesso. Nell’accordo a tempo indeterminato il recesso potrà avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili il termine di preavviso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a novanta giorni. In presenza di un giustificato motivo ciascuna parte potrà recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di tempo indeterminato.

Smart working: quali i pro e i contro?

BENEFICI

La modalità flessibile di esecuzione della prestazione consentirà, da un lato, ai lavoratori di meglio conciliare i tempi di famiglia, vita e lavoro e dall’altro, alle aziende di ridurre strutture fisse e costi.

Il dipendente non viene valutato per le ore che mette a disposizione dell’azienda ma per gli obiettivi che è in grado di raggiungere.

Per quanto riguarda la produttività, secondo le valutazioni dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, aumenta dal 15 al 20%.

RISCHI

Come riportato in un articolo del Corriere della Sera una ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma sul lavoro SMART di 42 dipendenti del comune di Torino ha messo in evidenza due RISCHI DA SCONGIURARE.

Il primo, effetto Stackanov: i lavoratori agili sono talmente preoccupati di dimostrare la loro produttività che spesso lavorano ben oltre le richieste dell’impresa.

Il secondo, effetto Mulino Bianco: soprattutto le donne che lavorano da casa si caricano di incombenze familiari in più trasformando la giornata in un vero tour de force.

 

STUDIO LEGALE
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Author

Mamma di Tommaso e Diego, nonché avvocato sempre alla ricerca disperata di conciliare famiglia e libera professione. Civilista di formazione, dal 2010 mi occupo prevalentemente della materia che più mi appassiona: diritto del lavoro. Nel 2015, dopo aver collaborato con importanti studi legali di Milano, ho finalmente aperto il mio studio. Il mio motto sia nella vita che nel lavoro è: semplicità e trasparenza prima di tutto!