Il congedo di maternità obbligatorio è prolungato soltanto se il parto è avvenuto in anticipo di oltre due mesi.
- i due precedenti la data presunta del parto
- i tre mesi dopo il parto
Maternità obbligatoria e parto anticipato: quali diritti?
La riforma, che interessa le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla Gestione separata, concede un prolungamento del periodo di congedo per i casi di parto fortemente prematuro, da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.
Il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
La riforma non comporta variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei 2 mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio è già iniziato: in tali situazioni, infatti, il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.
Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
La domanda di maternità, anche in questi casi di parto fortemente prematuro, va corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.
L’Ente Previdenziale ha precisato che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre.
La riforma si applica per i parti coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015.
Per i parti verificatisi in data anteriore a questa, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro in tali giorni.
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