Barcamenarsi tra le varie forme di sostegno previste per le famiglie non è sempre facile: assegni familiari, bonus bebè, detrazioni fiscali, spesso non sappiamo bene chi ne ha diritto e come usufruirne.

Per aiutarci a fare chiarezza oggi Francesca Motola, commercialista e mamma,  ci spiega nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sugli assegni familiari e su come richiederli.

Lo scorso maggio l’Inps ha pubblicato la circolare annuale contenente le tabelle ANF 2015-2016, con i nuovi livelli reddituali, per individuare gli importi degli assegni per il nucleo familiare che spettano nel periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016

Cosa sono gli assegni familiari?

Gli assegni famigliari sono un sostegno al reddito di alcune categorie di lavoratori il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente per legge.

Non va considerato il nucleo familiare anagrafico (quello risultante dallo stato di famiglia) ma unicamente il nucleo fiscale, ovvero i familiari indicati in dichiarazione dei redditi.

Il reddito familiare è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare precedente. Decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Una delle condizioni per il diritto, oltre a quella del limite di reddito è che almeno il 70% del reddito complessivo dell’intero nucleo familiare sia costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione liquidata a carico dei fondi dei lavoratori dipendenti.

Ricordiamo quindi che i soggetti beneficiari dovranno quindi ripresentare i nuovi modelli compilati, contenenti i redditi percepiti dal proprio nucleo familiare nell’anno 2014 e dichiarati con Cud o dichiarazione dei redditi.

A chi spettano?

Possono richiedere gli assegni familiari le seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori parasubordinati;
  • pensionati ex dipendenti;
  • ricevitori di ammortizzatori sociali (percettori di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione);
  • lavoratori domestici.

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e rimarrà in vigore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

I nuovi importi validi per il periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016 sono stati pubblicati con la circolare Inps n.109 del 27/05/2015 sono consultabili a questo seguente link.

Come richiederli?

La domanda deve essere presentata:

1. Al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). Gli assegni verranno inseriti direttamente nella busta paga.

2. All’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
  • Contact Center – attraverso il numero 803164;
  • Patronati e Caf – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora la domanda venga presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti.

Qualsiasi variazione riferita al reddito o alla composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Errori comuni

Di seguito alcuni esempi di errori comuni che danno luogo alla decadenza al diritto agli assegni oppure al rifiuto della corresponsione degli stessi:

  • mancato aggiornamento della composizione del nucleo familiare (ad es. figli non più a carico ecc…);
  • mancata verifica dei requisiti di reddito (il 70% del reddito familiare deve derivare da lavoro dipendente o assimilato o da pensione da lavoro dipendente);
  • errata indicazione nella domanda dei redditi del nucleo familiare (concorrono tutti i redditi percepiti, anche se tassati alla fonte, con imposte sostitutive o con tassazione separata). In particolare, vanno considerati anche i redditi conseguiti all’estero ed i redditi di terreni, fabbricati e immobili (al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione principale);
  • errata indicazione del periodo di riferimento dei redditi a cui la domanda si riferisce.

Voi avete già provato a richiederli? Fateci sapere come va!

photo credit: olegdudko / 123RF Archivio Fotografico

 

Author

Sono Francesca, mamma di Sofia e del piccolo Pietro. Dal 1999 svolgo la professione di commercialista, prima presso studi medio-grandi di Milano e da sei anni in proprio. Sono anche membro attivo della commissione giovani presso l’Ordine di Milano dove seguo i praticanti nello svolgimento del tirocinio al fine della preparazione all’esame di stato. Negli anni ho consolidato la mia esperienza soprattutto nell’area fiscale e societaria, tuttavia oggi mi occupo un po’ di tutto, spaziando dal contenzioso tributario, al fallimentare, dal no-profit all’assistenza a società filiali italiane di case madri estere, alla consulenza per neo imprenditori. Confeziono bomboniere per hobby e per le amiche e sono un’assidua frequentatrice del Piccolo Teatro di Milano. Cosa farò da grande? Semplice, parteciperò al Campionato Adulti di pattinaggio artistico su ghiaccio, mia grande passione da sempre!

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