A seguito della pubblicazione della recente circolare dell’Inps sulla fruizione dei congedi obbligatori per i papà, pubblichiamo un breve aggiornamento di quanto già illustrato in questo post lo scorso 29 giugno 2012.
Il 14 marzo 2013 è stata pubblicata la circolare dell’Inps che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove norme sui congedi per i papà introdotte con la Riforma del lavoro Fornero.
Per prima cosa la circolare specifica che la disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1°gennaio 2013.
I congedi di paternità sono di due tipi: obbligatorio e facoltativo.
Il primo prevede che i padri lavoratori dipendenti possano usufruire di un giorno di assenza dal lavoro retribuito al 100% entro il quinto mese di vita dei figli nati a partire dal 1° gennaio 2013, anche durante il congedo di maternità della madre.
Il secondo, ovvero il congedo facoltativo, prevede che i padri lavoratori dipendenti possano usufruire di uno o due giorni anche continuativi di assenza totalmente retribuita, a condizione che gli stessi giorni vengano scalati dal congedo di maternità della madre.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno quindici giorni, il datore di lavoro comunica poi all’Inps le giornate di congedo fruite.
I congedi non possono essere frazionati ad ore.
La normativa in questione non è al momento applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, poiché è subordinata all’approvazione di apposite norme ministeriali.
Ricordiamo infine, che la norma è stata introdotta in via sperimentale e resterà in vigore fino al 2015.
Per ulteriori indicazioni consultare il sito dell’Inps.
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