Buongiorno,
sono mamma di due bellissimi bambini in cerca di un’informazione… Insieme al mio compagno di vita, nonché padre dei miei figli abbiamo deciso di dare ai bambini il mio cognome. Questo é stato possibile, perché il mio compagno li ha riconosciuti solo qualche settimana dopo il parto. Finora la legge diceva che se noi genitori ci dovessimo sposare, allora i figli prenderebbero automaticamente il cognome del padre. Mi sapreste dire se la situazione é ancora questa o se forse forse c’é un cambiamento in vista? Grazie mille.
Questo ci ha scritto Silvia ed ecco cosa ci ha risposto l’avvocato Camilla Cozzi, socia fondatrice dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi di Milano che si occupa di diritto della famiglia e delle persone.
In Italia il cognome viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.
Se il neonato è figlio di genitori sposati prenderà sempre il cognome del padre.
Se il neonato è figlio di genitori non sposati, quando il riconoscimento è fatto da entrambi contemporaneamente, il figlio naturale riconosciuto avrà il cognome del padre.
Nell’ipotesi in cui il padre riconosca il bambino in un secondo tempo rispetto alla mamma, il cognome inizialmente sarà quello della sola madre; quando anche il padre avrà effettuato il riconoscimento, il cognome sarà assegnato dal Tribunale dei minori: in questo caso sarà possibile ottenere un cognome diverso da quello del padre (solo quello materno o entrambi i cognomi).
La legge n. 219 del 2012 introduce dei considerevoli cambiamenti relativamente alla regolamentazione del riconoscimento della filiazione.
La nuova legge stabilisce il principio della completa equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, al punto che tali definizioni spariranno dai codici dove si parlerà solo di “figli”.
Questi ultimi saranno unicamente distinti, quando necessario, fra quelli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio. In particolare, il Governo nei prossimi mesi dovrà disporre le opportune modifiche al codice civile e al regolamento dello stato civile.
Il figlio già riconosciuto dai genitori, pertanto, con il susseguente matrimonio degli stessi non sarà più legittimato, dal momento che è abolita la differenza tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed è abolita la legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori; quanto al cognome, nel sistema previgente avrebbe trovato applicazione l’art. 33 del DPR 396/2000 con conseguente assunzione da parte del figlio del cognome del padre (nel caso in cui non lo avesse già avuto per il riconoscimento effettuato contestualmente da entrambi i genitori).
Ad oggi l’Esecutivo non ha ancora disposto le modificazioni al codice civile e al regolamento dello stato civile.
Il ministero dell’interno però ha già emanato una circolare (n.33 del 24 dicembre 2012) che contiene le disposizioni per gli ufficiali di stato civile per la corretta applicazione della normativa.
La circolare ministeriale chiarisce che nell’ipotesi di matrimonio tra genitori che avessero già riconosciuto il figlio, si applicherà il disposto di cui all’art. 262 del codice civile anziché la norma di cui al primo comma dell’art. 33 del dpr 396/2000.
Pertanto, salvo successive modifiche in senso contrario dell’Esecutivo, il figlio non dovrebbe cambiare cognome per il susseguente matrimonio dei propri genitori.
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